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Un'Unione europea più sicura: cooperazione di polizia e gestione delle crisi
Il regolamento (UE) n.o513/2014 stabilisce le norme per uno strumento finanziario dell'Unione europea (UE) che, nell'ambito del Fondo sicurezza interna (ISF), si occupa della cooperazione di polizia, della prevenzione e lotta alla criminalità e della gestione delle crisi.
ATTO
Regolamento (UE) n.o513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio.
SINTESI
Noto come regolamento Polizia ISF,,acombattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata (compreso il terrorismo)e apotenziare la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità dei paesidell'UE lo strumento ha lo scopo di contribuire a un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea. Per raggiungere tale obiettivo, sosterrà le azioni che mirano a prevenire la criminalità,acombattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata (compreso il terrorismo)e apotenziare la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità dei paesidell'UE , con Europol e altri organismi dell’Unione e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali.
Sosterrà inoltre azioni volte ad aumentare la capacità dei paesi dell'UE e dell'Unione nel suo insieme di gestire i rischi per la sicurezza e le crisi in modo efficace e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche (ad esempio elettricità, acqua, trasporti) da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.
Obiettivi operativi
1. |
Rafforzare la capacità dei paesi dell'UE nel prevenire e combattere i reati transfrontalieri. |
2. |
Promuovere la cooperazione tra le autorità di contrasto dei paesi dell'UE (polizia, dogane ecc.) e tra i paesi dell'UE e l'Europol; |
3. |
sviluppare programmi di formazione, riguardanti fra l’altro le competenze tecniche e professionali e la conoscenza degli obblighi in materia di rispetto dei diritti umani; |
4. |
sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato; |
5. |
sviluppare misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa dei paesi dell'UE di proteggere le infrastrutture critiche; |
6. |
consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni riservate e classificate; |
7. |
sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dai paesi dell'UE e dai paesi partner. |
Esempi di azioni ammissibili sono:
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azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia, tra cui squadre investigative congiunte;
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attività di comunicazione;
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manutenzione dei sistemi informatici unionali e nazionali, in particolare sulla sicurezza e la criminalità informatica;
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progetti in materia di e nei paesi terzi.
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I paesi partecipanti elaboreranno programmi nazionali concernenti gli obiettivi del fondo e li presenteranno alla Commissione europea per riceverne l'approvazione. Qualsiasi ripartizione delle risorse tra gli obiettivi deve essere proporzionale alle sfide e alle esigenze affrontate dal paese.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2014-20 è fissata a 1,004 miliardi di euro, ripartiti come segue (a prezzi correnti):
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662 milioni di euro per i programmi dei paesi dell'UE (il regolamento mostra in dettaglio come saranno distribuiti tra loro);
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— |
342 milioni di euro per le azioni dell’UE, l’assistenza emergenziale e tecnica su iniziativa della Commissione europea.
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Attuazione
Il regolamento (UE)on. 514/2014 contiene le norme e le procedure principali per l'attuazione di questo fondo.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
21.5.2014 |
- |
GU Lo150 del 20.5.2014 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento n.o514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [GU Lo150 del 20 maggio 2014].
Ultima modifica: 10.08.2014