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Programma di azione per l’ambiente dell’Unione europea per il 2030

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2022/591 relativa a un programma generale di azione dell’Unione europea per l’ambiente fino al 2030

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE?

La decisione stabilisce un programma di azione per l’ambiente (l’ottavo) per il periodo fino al 2030, definendo gli obiettivi prioritari e le condizioni necessarie per raggiungerli.

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo prioritario a lungo termine è far sì che, al più tardi entro il 2050, i cittadini europei vivano bene, entro i confini del pianeta, in un’economia sana in cui nulla venga sprecato, la crescita sia rigenerativa, la neutralità climatica sia una realtà e le disuguaglianze siano notevolmente ridotte.

Il programma di azione per l’ambiente si basa sul Green Deal europeo e mira ad accelerare la transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico ed efficiente nell’uso delle risorse, riconoscendo che il benessere e la prosperità delle persone dipendono da un ecosistema sano.

Sei obiettivi prioritari

Creare le condizioni necessarie per conseguire gli obiettivi prioritari

Per raggiungere gli obiettivi prioritari, la Commissione europea, gli Stati membri dell’Unione europea (Unione), le autorità regionali e locali e le parti interessate dovranno:

  • garantire un’attuazione efficace, rapida e completa della normativa e delle strategie dell’Unione in materia di ambiente e clima, privilegiando l’applicazione e migliorando gli orientamenti e le raccomandazioni;
  • assicurare che le disuguaglianze sociali derivanti dagli impatti e dalle politiche in materia di clima e ambiente siano ridotte al minimo e che le misure adottate per proteggere l’ambiente siano eque e inclusive;
  • includere una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche;
  • rafforzare gli incentivi a favore dell’ambiente ed eliminare gradualmente i sussidi nocivi, in particolare quelli per i combustibili fossili;
  • integrare l’azione relativa alla biodiversità, contribuendo a raggiungere il traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % di tale spesa annuale nel 2026 e nel 2027;
  • promuovere la corretta gestione delle sostanze chimiche e individuare rapidamente alternative alle sostanze che destano preoccupazione;
  • contrastare il degrado del suolo e garantirne la protezione e l’uso sostenibile, anche mediante una normativa sulla salute dei suoli entro il 2023;
  • trasformare il sistema alimentare dell’Unione affinché contribuisca a proteggere la biodiversità e il benessere degli animali, assicurando nel contempo una transizione giusta per le parti interessate;
  • riconoscere le interconnessioni tra la salute umana, la salute animale e l’ambiente attraverso l’integrazione dell’approccio «One Health» nell’elaborazione delle politiche;
  • utilizzare gli strumenti e le metodologie esistenti e migliorare i metodi di monitoraggio, gli strumenti di valutazione e gli indicatori misurabili per le soluzioni basate sulla natura;
  • mobilitare risorse da fonti pubbliche e private, compreso il bilancio dell’Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale;
  • ricorrere alla tassazione ambientale, agli strumenti di mercato e agli strumenti di finanziamento e di bilancio verdi;
  • assicurare che le politiche e le azioni si basino sulle migliori conoscenze scientifiche e tecnologie disponibili, rafforzando al tempo stesso la base di conoscenze;
  • sfruttare le tecnologie digitali e fondate sui dati, compresi i dati in tempo reale, per sostenere il processo decisionale garantendo inoltre la trasparenza, l’autenticità, l’interoperabilità e l’accessibilità pubblica di tali dati e informazioni;
  • mobilitare un ampio sostegno da parte della società civile, collaborando con le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, le parti sociali, i cittadini, le comunità e altre parti interessate e promuovendo il dibattito, l’educazione ambientale lungo tutto l’arco della vita e l’azione di tipo partecipativo;
  • rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell’Unione nell’ambito della politica in materia di clima e ambiente;
  • applicare norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione di Aarhus sia a livello dell’Unione che degli Stati membri;
  • sostenere l’adozione a livello mondiale degli obiettivi prioritari, in particolare coinvolgendo i paesi terzi in partenariati e alleanze quali il G7 e il G20.

Monitoraggio e relazioni

  • La Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, monitora, valuta e comunica annualmente lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi prioritari, presentando una valutazione intermedia entro il 31 marzo 2024 e un riesame completo entro il 31 marzo 2029, seguito, se del caso, da una proposta per il prossimo programma di azione per l’ambiente entro il 31 dicembre 2029.
  • Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione si scambiano annualmente opinioni, sulla base delle relazioni, delle azioni intraprese e delle possibili azioni future.

A PARTIRE DA QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DECISIONE?

La decisione è in vigore dal 2 maggio 2022.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita [COM(2020) 380 final del 20.5.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 401/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 29.04.2022

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