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Document 12016E302

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
SEZIONE 1 - IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 302 (ex articolo 259 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, pp. 178–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_302/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/178


Articolo 302

(ex articolo 259 del TCE)

1.   I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.

2.   Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.


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