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Document 52018AR2670
Opinion of the European Committee of the Regions — Establishment of a European Labour Authority
Parere del Comitato europeo delle regioni — Istituzione di un’Autorità europea del lavoro
Parere del Comitato europeo delle regioni — Istituzione di un’Autorità europea del lavoro
COR 2018/02670
GU C 461 del 21.12.2018, pp. 16–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 461/16 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Istituzione di un’Autorità europea del lavoro
(2018/C 461/03)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Per applicare in modo chiaro, equo ed efficace le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le autorità nazionali e regionali devono poter disporre di meccanismi d’applicazione adeguati, che abbiano anche un’efficacia dissuasiva.
Proposta di emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Da anni il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) raccomanda di fare chiarezza sullo status delle azioni congiunte in tutta l’UE.
Proposta di emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 5, lettera c)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Le ispezioni concertate e congiunte eseguite dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere sostanzialmente rafforzate allo scopo di migliorare l’applicabilità dei risultati.
Proposta di emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 5, lettera h) (nuova)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Le sinergie prospettate dalla Commissione e l’integrazione delle strutture esistenti e funzionanti (quali i partenariati transfrontalieri EURES, che sono importanti per le regioni) dovrebbero essere garantite, anche in termini di bilancio.
Proposta di emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 6, lettera c)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Informazioni mirate dovrebbero essere rese disponibili per l’intero spettro delle parti sociali.
Proposta di emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 6, lettera g) (nuova)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Le informazioni sulle condizioni locali e sulle esperienze dei territori contribuiscono in misura notevole a una migliore cooperazione, allo sviluppo delle capacità e all’impiego e al consolidamento delle conoscenze disponibili.
Proposta di emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) (nuova)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Anche nel campo dei servizi dovrebbe essere garantito lo scambio di esperienze.
Proposta di emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il fatto che l’obbligo di rendere conto dell’esecuzione delle sanzioni e delle ammende nazionali in un contesto transfrontaliero sia disciplinato in modo insufficiente compromette l’efficienza dell’applicazione del diritto dell’UE nella cooperazione transfrontaliera tra enti regionali.
Proposta di emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 9, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
1. Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri. L’Autorità può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta. |
1. Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri , conformemente alle prassi nazionali in materia di mercato del lavoro negli Stati membri interessati . L’Autorità può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta. |
Motivazione
Occorrerebbe tener conto della diversità delle tradizioni nazionali in materia di monitoraggio della conformità alle norme (tenendo conto anche delle istituzioni che cooperano con le autorità nazionali).
Proposta di emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 9, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Se l’autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l’ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica all’Autorità, per iscritto e con congruo anticipo, i motivi della sua decisione. In tali casi l’Autorità informa le altre autorità nazionali interessate. |
Se l’autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l’ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica all’Autorità, per iscritto e con congruo anticipo, i motivi della sua decisione. In tali casi l’Autorità informa le altre autorità nazionali interessate. |
Proposta di emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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5 bis Negli Stati membri partecipanti, i risultati delle ispezioni congiunte possono essere utilizzati dalle autorità competenti come elementi di prova aventi lo stesso valore legale dei documenti raccolti nell’ambito della loro giurisdizione. |
Motivazione
Da anni il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) raccomanda di fare chiarezza sul carattere vincolante delle azioni congiunte in tutta l’UE.
Nel rafforzamento della cooperazione dovrebbero rientrare anche la disciplina e la garanzia della possibilità, per le autorità di ogni livello, di utilizzare a fini probatori i risultati delle ispezioni congiunte.
Proposta di emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 11, paragrafo 2, lettera d) (nuova)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Anche nel campo delle analisi e delle valutazioni dei rischi dovrebbe essere garantito uno scambio regolare di esperienze e contributi da parte delle regioni maggiormente interessate.
Proposta di emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 18 (nuovo)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. |
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante degli enti regionali degli Stati membri , tutti con diritto di voto. |
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza. |
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza. |
3. I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. |
3. I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. |
I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima. |
I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima. |
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Il rappresentante degli enti regionali degli Stati membri è nominato dal Comitato delle regioni tra i membri provenienti da Stati dell’Unione europea nei quali la competenza legislativa in materia di politiche del lavoro è condivisa con le regioni. |
Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest’ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione. |
Gli Stati membri, la Commissione e il Comitato delle regioni si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest’ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione. |
4. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. |
4. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. |
5. I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. |
5. I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. |
Motivazione
In alcuni Stati membri la competenza per le politiche del lavoro è condivisa tra Stato e regioni: è opportuno prevedere un rappresentante degli enti regionali all’interno del consiglio di amministrazione dell’Autorità, al fine di garantire una equilibrata rappresentanza degli interessi
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Considerazioni generali e valutazione generale della proposta
1. |
accoglie con favore l’obiettivo della proposta, che è quello di rendere più equo il mercato unico e di accrescere la fiducia in esso attraverso un’applicazione più efficace del diritto dell’UE in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale; |
2. |
sostiene l’iniziativa di istituire un’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority — ELA) per assistere gli Stati membri nella lotta contro le irregolarità nel settore della libera circolazione dei lavoratori, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, migliorando così la qualità della mobilità; |
3. |
sottolinea che l’abuso di queste libertà non solo indebolisce la coesione dell’UE, ma comporta anche notevoli conseguenze negative sul piano sociale, economico e del bilancio per le regioni, le città e i comuni e gli stessi cittadini; |
4. |
ribadisce, a tale proposito, che, quando si verificano tali abusi, ne risultano una riduzione del gettito fiscale e dei contributi di sicurezza sociale e un impatto negativo sull’occupazione, sulle condizioni di lavoro, sulla concorrenza, sullo sviluppo locale e regionale, sul benessere e sulla sicurezza sociale; |
5. |
propugna pertanto una maggiore coerenza e una più agevole cooperazione tra le autorità nazionali, le quali, quando si sforzano di applicare in modo efficace le norme vigenti alle situazioni transfrontaliere, devono oggi scontrarsi con i limiti imposti dalla rispettiva competenza territoriale; |
6. |
sottolinea che un miglior coordinamento a livello UE delle sanzioni per le violazioni della legislazione sulla mobilità dei lavoratori potrebbe costituire un deterrente nei confronti del non rispetto di tale legislazione e dare un significativo contributo a un’esecuzione più efficace del sistema, anche nello spirito degli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre, ciò rafforzerà la fiducia e l’equità nel mercato interno, garantendo, tra l’altro, un contesto imprenditoriale dai contorni netti e caratterizzato da condizioni di parità. Per l’effettiva realizzazione di un siffatto coordinamento, è necessario dispiegare tutti i mezzi necessari (come i legami tra piattaforme informatiche o dispositivi telematici o altri mezzi di comunicazione); |
7. |
esprime il suo sostegno al ruolo operativo attribuito all’ELA, che dovrà, secondo i casi, rilevare, integrare o sviluppare ulteriormente i compiti di tipo tecnico delle strutture esistenti per colmare le lacune individuate nel sistema e creare sinergie; |
8. |
fa notare che i compiti e le competenze dovrebbero essere definiti in modo chiaro, così che, a tutti i livelli della pubblica amministrazione, si possano plasmare in modo utile ed efficiente cooperazioni di sostegno e si possano evitare duplicazioni delle strutture esistenti; |
9. |
richiama l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di attività proposto per l’ELA, esiste un ampio spettro di pratiche nazionali, regionali e locali e di situazioni giuridiche, e sottolinea che il mandato di tale autorità dovrebbe essere compatibile con tale diversità e tenere conto delle conoscenze acquisite; |
Valutazione critica degli obiettivi e dei compiti dal punto di vista delle regioni
10. |
pone l’accento sul fatto che i lavoratori che esercitano attività transfrontaliere costituiscono, in Europa, una categoria particolarmente vulnerabile, i cui diritti sono violati più facilmente proprio in ragione della loro mobilità tra le regioni di provenienza e quelle di accoglienza; |
11. |
ribadisce che il livello regionale e locale subisce le conseguenze dirette delle irregolarità nel settore della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, che esso è il livello di governo a più stretto contatto con i cittadini e dunque con le persone in cerca di lavoro e con i datori di lavoro, e che la mobilità del mercato del lavoro è, in misura significativa, caratterizzata e configurabile a livello regionale (1); |
12. |
ribadisce che, in considerazione di questo ruolo cruciale, è indispensabile prevedere una rappresentanza adeguata degli enti locali e regionali nel consiglio di amministrazione dell’ELA (2); |
13. |
ricorda che l’ELA dovrebbe coprire tutti i settori economici e che, affinché si tenga conto in misura sufficiente dell’eterogeneità delle situazioni problematiche, va garantita una stretta implicazione delle parti sociali attraverso la loro rappresentanza, a livello settoriale ma anche regionale, nel gruppo delle parti interessate; |
14. |
sottolinea l’importanza, ai fini del conseguimento degli obiettivi, che l’azione dell’ELA si fondi su un diritto a garantire il carattere applicabile delle norme e la responsabilità della loro applicazione, salvaguardando, nel contempo, in pari misura l’autonomia dei sistemi nazionali; |
Sussidiarietà e proporzionalità
15. |
pone l’accento sul fatto che il principio di sussidiarietà va pienamente osservato in tutte le fasi di sviluppo della nuova Autorità e che tutte le competenze nazionali in materia di politica sociale e del lavoro vanno rispettate; |
16. |
sottolinea che il principio di proporzionalità deve essere garantito integralmente, onde evitare oneri finanziari e amministrativi supplementari; |
17. |
richiama l’attenzione sul fatto che l’istituzione dell’ELA dovrebbe mirare a rafforzare le libertà fondamentali del mercato unico, e che l’ELA dovrebbe intervenire a sostegno delle autorità nazionali laddove l’efficace applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri è ostacolata a causa delle frontiere nazionali e/o le differenze regionali non possono essere affrontate in modo adeguato in un’ottica nazionale; |
18. |
sottolinea che l’Autorità europea del lavoro deve tener conto degli eventuali differenti modelli di mercato del lavoro e delle possibili diverse priorità degli Stati membri. In nessun caso essa può intaccare l’autonomia delle parti sociali e il loro ruolo centrale; |
19. |
osserva che questo dovrebbe contribuire a migliorare la qualità della mobilità nel quadro delle competenze e delle normative esistenti; |
20. |
fa notare che potrebbero essere conseguiti effetti positivi sia per le regioni di provenienza che per quelle di accoglienza, in quanto, configurando in modo più efficiente l’esecuzione delle sanzioni transfrontaliere da parte delle autorità nazionali, ci si potrebbe attendere un aumento delle entrate fiscali e previdenziali e si potrebbero avvertire sul terreno, in termini di condizioni di lavoro eque e di concorrenza leale, gli effetti della maggiore certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle norme (3); |
Proposte integrative e ulteriori esigenze di regolamentazione
21. |
raccomanda, alla luce della natura dinamica del mercato del lavoro europeo in un contesto di cambiamenti demografici e sfide tecnologiche e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità, di prevedere per l’ELA opportunità di ulteriore sviluppo; |
22. |
ritiene necessario che, nell’affrontare situazioni transfrontaliere, l’impegno di tutti gli attori coinvolti a procedere a un monitoraggio rapido efficace e coerente sia rafforzato allo scopo di conseguire effetti positivi a livello regionale e locale; |
23. |
raccomanda che, con riferimento ai paesi terzi e laddove sia d’applicazione, l’Autorità si basi sulle strategie macroregionali dell’Unione che, attraverso una cooperazione rafforzata, aiutano a raccogliere sfide comuni cui è confrontata un’area geografica definita comprendente Stati membri e paesi terzi e contribuiscono al conseguimento della coesione sociale economica e territoriale. |
Bruxelles, 9 ottobre 2018
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Parere del CdR sul tema Mobilità dei lavoratori e rafforzamento di EURES, CdR 1315/2014.
(2) Parere del CdR sul tema Il pilastro europeo dei diritti sociali, CdR 2868/2016.
(3) https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Territorial-impact-assessment/TIA-ELA-Labour-Authority-20180704.pdf