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Document 52018AR2670

Parere del Comitato europeo delle regioni — Istituzione di un’Autorità europea del lavoro

COR 2018/02670

GU C 461 del 21.12.2018, pp. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/16


Parere del Comitato europeo delle regioni — Istituzione di un’Autorità europea del lavoro

(2018/C 461/03)

Relatrice generale:

Doris KAMPUS (AT/PSE), ministra per gli Affari sociali, il lavoro e l’integrazione del Land Stiria

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Autorità europea del lavoro, 13 marzo 2018 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

COM(2018) 131 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(5)

È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («l’Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato unico e la fiducia in esso. A tale fine l’Autorità dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l’accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l’accesso ai pertinenti servizi, e per sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri in modo da assicurare l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro.

(5)

È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («l’Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato unico e la fiducia in esso. A tale fine l’Autorità dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l’accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l’accesso ai pertinenti servizi, e per sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri in modo da assicurare l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro. Ciò comporta altresì una griglia di applicazione delle norme coerente ed efficace.

Motivazione

Per applicare in modo chiaro, equo ed efficace le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le autorità nazionali e regionali devono poter disporre di meccanismi d’applicazione adeguati, che abbiano anche un’efficacia dissuasiva.

Proposta di emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(14 bis)

Per garantire una maggiore certezza del diritto e un’applicazione uniforme delle norme (anche da parte degli organi giudiziari territorialmente competenti), è indispensabile una disciplina dell’uso legale delle informazioni (ad esempio della loro ammissibilità come mezzi di prova) raccolte nel corso delle ispezioni. Occorrerebbe assicurarsi che i risultati delle ispezioni congiunte possano essere utilizzati in modo coerente.

Motivazione

Da anni il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) raccomanda di fare chiarezza sullo status delle azioni congiunte in tutta l’UE.

Proposta di emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 5, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 9 e 10;

c)

rafforza, coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 9 e 10;

Motivazione

Le ispezioni concertate e congiunte eseguite dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere sostanzialmente rafforzate allo scopo di migliorare l’applicabilità dei risultati.

Proposta di emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 5, lettera h) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

h)

facilita la continuità del lavoro delle strutture esistenti e funzionanti, compresi i partenariati transfrontalieri EURES, che promuovono la cooperazione nelle regioni transfrontaliere, al fine di sostenere una mobilità transfrontaliera equa.

Motivazione

Le sinergie prospettate dalla Commissione e l’integrazione delle strutture esistenti e funzionanti (quali i partenariati transfrontalieri EURES, che sono importanti per le regioni) dovrebbero essere garantite, anche in termini di bilancio.

Proposta di emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 6, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

fornisce ai datori di lavoro le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

c)

fornisce ai datori di lavoro e ai lavoratori le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

Motivazione

Informazioni mirate dovrebbero essere rese disponibili per l’intero spettro delle parti sociali.

Proposta di emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 6, lettera g) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

g)

favorisce il flusso di informazioni tra le regioni, le città e i comuni interessati dalla mobilità, in modo da consentire uno scambio e una condivisione strutturati di conoscenze e di esperienze.

Motivazione

Le informazioni sulle condizioni locali e sulle esperienze dei territori contribuiscono in misura notevole a una migliore cooperazione, allo sviluppo delle capacità e all’impiego e al consolidamento delle conoscenze disponibili.

Proposta di emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

e)

promuove lo scambio di buone pratiche tra le regioni, le città e i comuni interessati dalla mobilità e si adopera per diffondere tali esperienze.

Motivazione

Anche nel campo dei servizi dovrebbe essere garantito lo scambio di esperienze.

Proposta di emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

agevolare i procedimenti transfrontalieri di esecuzione delle sanzioni e delle ammende;

d)

agevolare i procedimenti transfrontalieri di esecuzione delle sanzioni e delle ammende nazionali e avanzare proposte per aumentare la trasparenza e la coerenza dell’applicazione di tali sanzioni nazionali in un contesto transfrontaliero ;

Motivazione

Il fatto che l’obbligo di rendere conto dell’esecuzione delle sanzioni e delle ammende nazionali in un contesto transfrontaliero sia disciplinato in modo insufficiente compromette l’efficienza dell’applicazione del diritto dell’UE nella cooperazione transfrontaliera tra enti regionali.

Proposta di emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri. L’Autorità può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.

1.   Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri , conformemente alle prassi nazionali in materia di mercato del lavoro negli Stati membri interessati . L’Autorità può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.

Motivazione

Occorrerebbe tener conto della diversità delle tradizioni nazionali in materia di monitoraggio della conformità alle norme (tenendo conto anche delle istituzioni che cooperano con le autorità nazionali).

Proposta di emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 9, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se l’autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l’ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica all’Autorità, per iscritto e con congruo anticipo, i motivi della sua decisione. In tali casi l’Autorità informa le altre autorità nazionali interessate.

Se l’autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l’ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica all’Autorità, per iscritto e con congruo anticipo, i motivi della sua decisione. In tali casi l’Autorità informa le altre autorità nazionali interessate.

Proposta di emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

5 bis     Negli Stati membri partecipanti, i risultati delle ispezioni congiunte possono essere utilizzati dalle autorità competenti come elementi di prova aventi lo stesso valore legale dei documenti raccolti nell’ambito della loro giurisdizione.

Motivazione

Da anni il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) raccomanda di fare chiarezza sul carattere vincolante delle azioni congiunte in tutta l’UE.

Nel rafforzamento della cooperazione dovrebbero rientrare anche la disciplina e la garanzia della possibilità, per le autorità di ogni livello, di utilizzare a fini probatori i risultati delle ispezioni congiunte.

Proposta di emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 11, paragrafo 2, lettera d) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

d)

organizzare, per tenere aggiornata tale conoscenza, scambi regolari con le regioni, le città e i comuni maggiormente interessati, sia dei paesi ospitanti che dei paesi di provenienza.

Motivazione

Anche nel campo delle analisi e delle valutazioni dei rischi dovrebbe essere garantito uno scambio regolare di esperienze e contributi da parte delle regioni maggiormente interessate.

Proposta di emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 18 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante degli enti regionali degli Stati membri , tutti con diritto di voto.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.

3.   I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

3.   I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima.

I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima.

 

Il rappresentante degli enti regionali degli Stati membri è nominato dal Comitato delle regioni tra i membri provenienti da Stati dell’Unione europea nei quali la competenza legislativa in materia di politiche del lavoro è condivisa con le regioni.

Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest’ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

Gli Stati membri, la Commissione e il Comitato delle regioni si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest’ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

4.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

4.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

5.   I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

5.   I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Motivazione

In alcuni Stati membri la competenza per le politiche del lavoro è condivisa tra Stato e regioni: è opportuno prevedere un rappresentante degli enti regionali all’interno del consiglio di amministrazione dell’Autorità, al fine di garantire una equilibrata rappresentanza degli interessi

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Considerazioni generali e valutazione generale della proposta

1.

accoglie con favore l’obiettivo della proposta, che è quello di rendere più equo il mercato unico e di accrescere la fiducia in esso attraverso un’applicazione più efficace del diritto dell’UE in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale;

2.

sostiene l’iniziativa di istituire un’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority — ELA) per assistere gli Stati membri nella lotta contro le irregolarità nel settore della libera circolazione dei lavoratori, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, migliorando così la qualità della mobilità;

3.

sottolinea che l’abuso di queste libertà non solo indebolisce la coesione dell’UE, ma comporta anche notevoli conseguenze negative sul piano sociale, economico e del bilancio per le regioni, le città e i comuni e gli stessi cittadini;

4.

ribadisce, a tale proposito, che, quando si verificano tali abusi, ne risultano una riduzione del gettito fiscale e dei contributi di sicurezza sociale e un impatto negativo sull’occupazione, sulle condizioni di lavoro, sulla concorrenza, sullo sviluppo locale e regionale, sul benessere e sulla sicurezza sociale;

5.

propugna pertanto una maggiore coerenza e una più agevole cooperazione tra le autorità nazionali, le quali, quando si sforzano di applicare in modo efficace le norme vigenti alle situazioni transfrontaliere, devono oggi scontrarsi con i limiti imposti dalla rispettiva competenza territoriale;

6.

sottolinea che un miglior coordinamento a livello UE delle sanzioni per le violazioni della legislazione sulla mobilità dei lavoratori potrebbe costituire un deterrente nei confronti del non rispetto di tale legislazione e dare un significativo contributo a un’esecuzione più efficace del sistema, anche nello spirito degli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre, ciò rafforzerà la fiducia e l’equità nel mercato interno, garantendo, tra l’altro, un contesto imprenditoriale dai contorni netti e caratterizzato da condizioni di parità. Per l’effettiva realizzazione di un siffatto coordinamento, è necessario dispiegare tutti i mezzi necessari (come i legami tra piattaforme informatiche o dispositivi telematici o altri mezzi di comunicazione);

7.

esprime il suo sostegno al ruolo operativo attribuito all’ELA, che dovrà, secondo i casi, rilevare, integrare o sviluppare ulteriormente i compiti di tipo tecnico delle strutture esistenti per colmare le lacune individuate nel sistema e creare sinergie;

8.

fa notare che i compiti e le competenze dovrebbero essere definiti in modo chiaro, così che, a tutti i livelli della pubblica amministrazione, si possano plasmare in modo utile ed efficiente cooperazioni di sostegno e si possano evitare duplicazioni delle strutture esistenti;

9.

richiama l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di attività proposto per l’ELA, esiste un ampio spettro di pratiche nazionali, regionali e locali e di situazioni giuridiche, e sottolinea che il mandato di tale autorità dovrebbe essere compatibile con tale diversità e tenere conto delle conoscenze acquisite;

Valutazione critica degli obiettivi e dei compiti dal punto di vista delle regioni

10.

pone l’accento sul fatto che i lavoratori che esercitano attività transfrontaliere costituiscono, in Europa, una categoria particolarmente vulnerabile, i cui diritti sono violati più facilmente proprio in ragione della loro mobilità tra le regioni di provenienza e quelle di accoglienza;

11.

ribadisce che il livello regionale e locale subisce le conseguenze dirette delle irregolarità nel settore della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, che esso è il livello di governo a più stretto contatto con i cittadini e dunque con le persone in cerca di lavoro e con i datori di lavoro, e che la mobilità del mercato del lavoro è, in misura significativa, caratterizzata e configurabile a livello regionale (1);

12.

ribadisce che, in considerazione di questo ruolo cruciale, è indispensabile prevedere una rappresentanza adeguata degli enti locali e regionali nel consiglio di amministrazione dell’ELA (2);

13.

ricorda che l’ELA dovrebbe coprire tutti i settori economici e che, affinché si tenga conto in misura sufficiente dell’eterogeneità delle situazioni problematiche, va garantita una stretta implicazione delle parti sociali attraverso la loro rappresentanza, a livello settoriale ma anche regionale, nel gruppo delle parti interessate;

14.

sottolinea l’importanza, ai fini del conseguimento degli obiettivi, che l’azione dell’ELA si fondi su un diritto a garantire il carattere applicabile delle norme e la responsabilità della loro applicazione, salvaguardando, nel contempo, in pari misura l’autonomia dei sistemi nazionali;

Sussidiarietà e proporzionalità

15.

pone l’accento sul fatto che il principio di sussidiarietà va pienamente osservato in tutte le fasi di sviluppo della nuova Autorità e che tutte le competenze nazionali in materia di politica sociale e del lavoro vanno rispettate;

16.

sottolinea che il principio di proporzionalità deve essere garantito integralmente, onde evitare oneri finanziari e amministrativi supplementari;

17.

richiama l’attenzione sul fatto che l’istituzione dell’ELA dovrebbe mirare a rafforzare le libertà fondamentali del mercato unico, e che l’ELA dovrebbe intervenire a sostegno delle autorità nazionali laddove l’efficace applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri è ostacolata a causa delle frontiere nazionali e/o le differenze regionali non possono essere affrontate in modo adeguato in un’ottica nazionale;

18.

sottolinea che l’Autorità europea del lavoro deve tener conto degli eventuali differenti modelli di mercato del lavoro e delle possibili diverse priorità degli Stati membri. In nessun caso essa può intaccare l’autonomia delle parti sociali e il loro ruolo centrale;

19.

osserva che questo dovrebbe contribuire a migliorare la qualità della mobilità nel quadro delle competenze e delle normative esistenti;

20.

fa notare che potrebbero essere conseguiti effetti positivi sia per le regioni di provenienza che per quelle di accoglienza, in quanto, configurando in modo più efficiente l’esecuzione delle sanzioni transfrontaliere da parte delle autorità nazionali, ci si potrebbe attendere un aumento delle entrate fiscali e previdenziali e si potrebbero avvertire sul terreno, in termini di condizioni di lavoro eque e di concorrenza leale, gli effetti della maggiore certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle norme (3);

Proposte integrative e ulteriori esigenze di regolamentazione

21.

raccomanda, alla luce della natura dinamica del mercato del lavoro europeo in un contesto di cambiamenti demografici e sfide tecnologiche e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità, di prevedere per l’ELA opportunità di ulteriore sviluppo;

22.

ritiene necessario che, nell’affrontare situazioni transfrontaliere, l’impegno di tutti gli attori coinvolti a procedere a un monitoraggio rapido efficace e coerente sia rafforzato allo scopo di conseguire effetti positivi a livello regionale e locale;

23.

raccomanda che, con riferimento ai paesi terzi e laddove sia d’applicazione, l’Autorità si basi sulle strategie macroregionali dell’Unione che, attraverso una cooperazione rafforzata, aiutano a raccogliere sfide comuni cui è confrontata un’area geografica definita comprendente Stati membri e paesi terzi e contribuiscono al conseguimento della coesione sociale economica e territoriale.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Parere del CdR sul tema Mobilità dei lavoratori e rafforzamento di EURES, CdR 1315/2014.

(2)  Parere del CdR sul tema Il pilastro europeo dei diritti sociali, CdR 2868/2016.

(3)  https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Territorial-impact-assessment/TIA-ELA-Labour-Authority-20180704.pdf


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