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Document 62015CA0326

Causa C-326/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «DNB Banka» AS/Valsts ieņēmumu dienests [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) — Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico — Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri — Applicabilità nel settore dei servizi finanziari]

GU C 392 del 20.11.2017, pp. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «DNB Banka» AS/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-326/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità nel settore dei servizi finanziari])

(2017/C 392/06)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente:«DNB Banka» AS

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un’attività di interesse pubblico menzionata nell’articolo 132 della medesima direttiva e che, pertanto, i servizi forniti da un’associazione, i cui membri esercitano un’attività economica nel settore dei servizi finanziari che non costituisce siffatta attività di interesse pubblico, non beneficiano di tale esenzione.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


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