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Document 62005CA0402

Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 settembre 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Nazioni Unite — Consiglio di sicurezza — Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite — Attuazione nella Comunità — Posizione comune 2002/402/PESC — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Comitato del Consiglio di sicurezza istituito dal n. 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1267 (1999) (comitato per le sanzioni) — Inclusione di tali persone ed entità nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Competenza della Comunità — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo)

GU C 285 del 8.11.2008, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 settembre 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Nazioni Unite - Consiglio di sicurezza - Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite - Attuazione nella Comunità - Posizione comune 2002/402/PESC - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Comitato del Consiglio di sicurezza istituito dal n. 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1267 (1999) (comitato per le sanzioni) - Inclusione di tali persone ed entità nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Competenza della Comunità - Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo)

(2008/C 285/03)

Lingua processuale: l'inglese e lo svedese

Parti

Ricorrenti: Yassin Abdullah Kadi (rappresentanti: I. Brownlie, QC, e D. Anderson, QC, P. Saini, barrister, G. Martin, solicitor), Al Barakaat International Foundation (rappresentanti: L. Silbersky e T. Olsson, advokater)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan ed E. Karlsson, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Brown, J. Enegren e P.J. Kuijper, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: R. Caudwell, E. Jenkinson e S. Behzadi-Spencer, agenti, C. Greenwood, QC, ed A. Dashwood, barrister),

Intervenienti a sostegno del Consiglio dell'Unione europea: Regno di Spagna (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, E. Belliard e S. Gasri, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e M. de Mol, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione delle Comunità europee: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, E. Belliard e S. Gasri, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza 21 settembre 2005 nella causa T-315/01, Yassin Abdullah Kadi contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) ha dichiarato a) non luogo a statuire sulla domanda di annullamento del ricorrente del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 227, pag. 25), nella parte in cui aggiunge il ricorrente all'elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali prescritto dal regolamento sopra menzionato e b) infondata e respinta la domanda di annullamento del ricorrente del regolamento (CE) del Consiglio, 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il detto ricorrente

Ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) il 21 settembre 2005, nella causa T-306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 21 settembre 2005, causa T-315/01, Kadi/Consiglio e Commissione, nonché causa T-306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, sono annullate.

2)

Il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation.

3)

Gli effetti del regolamento n. 881/2002, nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation, sono mantenuti per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

4)

Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, ciascuno la metà delle spese sostenute dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation sia in primo grado sia nel corso delle presenti impugnazioni.

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese sostenute sia in primo grado sia nel corso delle presenti impugnazioni.

6)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese nonché il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 36 dell'11.2.2006.

GU C 48 del 25.2.2006.


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