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Document 62007CA0251

Causa C-251/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Gävle Kraftvärme AB/Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Ambiente — Direttiva 2000/76/CE — Incenerimento dei rifiuti — Qualificazione di una centrale termoelettrica — Nozioni di impianti di incenerimento e di impianti di coincenerimento )

GU C 285 del 8.11.2008, pp. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Gävle Kraftvärme AB/Länsstyrelsen i Gävleborgs län

(Causa C-251/07) (1)

(Ambiente - Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Qualificazione di una centrale termoelettrica - Nozioni di «impianti di incenerimento» e di «impianti di coincenerimento»)

(2008/C 285/13)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Gävle Kraftvärme AB

Convenuto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Qualificazione di una centrale di produzione combinata di calore e di energia elettrica composta da diverse caldaie — Impianto di incenerimento o di coincenerimento

Dispositivo

1)

Ai fini dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, qualora una centrale termoelettrica sia costituita da più caldaie, ogni caldaia, comprese le attrezzature ad essa connesse, dev'essere considerata quale impianto distinto.

2)

Un impianto dev'essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di coincenerimento», ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento dell'effettuazione della valutazione stessa. Nell'ambito di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale produzione.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


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