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Document 62008CN0327
Case C-327/08: Action brought on 17 July 2008 — Commission of the European Communities v French Republic
Causa C-327/08: Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
Causa C-327/08: Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
GU C 285 del 8.11.2008, pp. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 285/15 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-327/08)
(2008/C 285/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, avendo adottato e mantenendo in vigore l'art. 44-1 del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, l'art. 46-1 del decreto 30 dicembre 2005, n. 2005- 1742 e l'art. 80-1, n. 1, del decreto 1o agosto 2006, n. 2006-975, che prevedono la facoltà delle autorità aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori di ridurre il termine ragionevole da rispettare tra la notifica degli [agli] offerenti e la sottoscrizione del contratto di appalto, senza alcun limite di tempo e senza alcuna condizione oggettiva fissata preliminarmente dalla normativa nazionale, e avendo adottato e mantenendo in vigore l'art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (il codice di procedura civile francese), come modificato dal decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, che stabilisce un termine di dieci giorni per la risposta dell'autorità aggiudicatrice e/o dell'ente aggiudicatore interessati, inibendo, fino a tale risposta, ogni procedimento sommario precontrattuale, senza peraltro che tale termine sospenda il corso di quello da rispettare tra la notifica degli [agli] offerenti e la sottoscrizione del contratto di appalto, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle direttive 89/665/CEE (1) e 92/13/CEE (2), come interpretati dalla Corte di giustizia nelle sentenze dette «Alcatel» (causa C-81/98) e «Commissione/Austria» (causa C-212/02) e, più in particolare, dall'art. 2, n. 1, della direttiva 89/665/CEE e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 92/13/CEE; |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso della Commissione poggia su due censure.
Con la prima di esse, la Commissione rimprovera alla convenuta di consentire alle autorità aggiudicatrici, nei casi di urgenza, di ridurre a meno di dieci giorni il termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto a tutti gli offerenti e la sottoscrizione del contratto a quest'ultimo relativo. Da un lato, infatti, la normativa francese lascerebbe la determinazione dell'urgenza in questione alla valutazione discrezionale dell'autorità aggiudicatrice, senza stabilire alcuna condizione oggettiva da rispettare. Dall'altro, nella normativa di cui trattasi mancherebbe ogni garanzia che il numero di giorni di riduzione del termine sia portato a conoscenza degli offerenti, con la possibile conseguenza che questi ultimi si troverebbero a proporre un ricorso precontrattuale contro una decisione di aggiudicazione dell'appalto in una fase in cui il relativo contratto è già stato stipulato. Una siffatta situazione sarebbe manifestamente contraria allo scopo perseguito dalle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, che trova riscontro nella giurisprudenza della Corte e che consiste nel creare mezzi di ricorso efficaci e rapidi aventi ad oggetto le decisioni illegittime dell'autorità aggiudicatrice in una fase in cui le violazioni possono ancora essere sanate.
Con la seconda censura, la Commissione rimprovera altresì alla convenuta di ignorare l'effetto utile delle direttive in questione in quanto la disciplina francese prevede una fase preliminare di messa in mora obbligatoria dell'autorità aggiudicatrice, che di per sé non sospende il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del relativo contratto. Infatti, dal momento che è escluso che un offerente pretermesso possa proporre ricorso in pendenza del termine per la risposta alla messa in mora, pari a dieci giorni, una risposta che fosse fornita dall'autorità aggiudicatrice allo scadere di detto termine priverebbe l'offerente pretermesso di ogni possibilità di ricorso efficace, posto che a quella data il contratto sarebbe già stato sottoscritto.
(1) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).