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Document 62015TN0029
Case T-29/15: Action brought on 21 January 2015 — International Management Group v Commission
Causa T-29/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — International Management Group/Commissione
Causa T-29/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — International Management Group/Commissione
GU C 81 del 9.3.2015, pp. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 81/28 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — International Management Group/Commissione
(Causa T-29/15)
(2015/C 081/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: International Management Group (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Burgstaller e C. Farrell, Solicitors, e E. Wright, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’allegato modificato della decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore di Myanmar/Burma, da finanziare mediante il bilancio generale dell’Unione europea, adottato il 16 dicembre 2014; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato che il ricorrente non ha soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 53 quinquies, paragrafo 1), del regolamento finanziario del 2002 (1) e all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 2012 (2). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che non ci sono stati cambiamenti nelle norme applicate dal ricorrente sul piano della sua contabilità, audit, controllo interno o sistemi di appalto che potrebbero giustificare la decisione della Commissione di concludere che al ricorrente non possono più essere affidati compiti di esecuzione del bilancio. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di rispettare i principi di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno agli obblighi connessi al principio di trasparenza. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito al ricorrente mezzi risarcitori. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’adozione delle misure controverse costituisce una violazione del diritto del ricorrente al legittimo affidamento. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, quale modificato (GU L 248, pag. 1).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).