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Document 62015TN0029

Causa T-29/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — International Management Group/Commissione

GU C 81 del 9.3.2015, pp. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/28


Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — International Management Group/Commissione

(Causa T-29/15)

(2015/C 081/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Management Group (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Burgstaller e C. Farrell, Solicitors, e E. Wright, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’allegato modificato della decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore di Myanmar/Burma, da finanziare mediante il bilancio generale dell’Unione europea, adottato il 16 dicembre 2014; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato che il ricorrente non ha soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 53 quinquies, paragrafo 1), del regolamento finanziario del 2002 (1) e all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 2012 (2).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che non ci sono stati cambiamenti nelle norme applicate dal ricorrente sul piano della sua contabilità, audit, controllo interno o sistemi di appalto che potrebbero giustificare la decisione della Commissione di concludere che al ricorrente non possono più essere affidati compiti di esecuzione del bilancio.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di rispettare i principi di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno agli obblighi connessi al principio di trasparenza.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito al ricorrente mezzi risarcitori.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’adozione delle misure controverse costituisce una violazione del diritto del ricorrente al legittimo affidamento.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, quale modificato (GU L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).


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