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Document 62015CN0125

Causa C-125/15 P: Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea

GU C 155 del 11.5.2015, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/15


Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea

(Causa C-125/15 P)

(2015/C 155/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: A.V. Placco e E. Beysen, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, nella parte in cui respinge i capi secondo, terzo e quarto delle conclusioni formulate dalla CGUE nella sua domanda rivolta al Tribunale ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura di quest’ultimo;

accogliere detti capi delle conclusioni e pertanto:

in via principale, statuendo definitivamente sulla controversia, dichiarare il ricorso per risarcimento dei danni proposto dalla Gascogne Sack Deutschland GmbH e dalla Groupe Gascogne S.A. irricevibile, per il fatto di essere diretto contro la CGUE (quale rappresentante dell'Unione);

in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia consideri che la circostanza che tale ricorso sia diretto contro la CGUE e non contro la Commissione (quale rappresentante dell'Unione) non influisce sulla ricevibilità di quest'ultimo, ma che il Tribunale avrebbe dovuto, nel pronunciarsi sull'incidente di procedura sollevato dalla CGUE dinanzi ad esso, ordinare la sostituzione della CGUE con la Commissione quale parte convenuta, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento dei danni della Gascogne Sack Deutschland GmbH e della Groupe Gascogne S.A., conformandosi ai punti di diritto decisi dalla Corte di giustizia;

condannare la Gascogne Sack Deutschland GmbH e la Groupe Gascogne S.A alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la CGUE deduce due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali e, d’altro, all’inosservanza dell’obbligo di motivazione.

Nell’ambito del primo motivo, vertente sulla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali, la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa regola specificamente la rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell’ambito di azioni proposte a norma dell’articolo 268 TFUE, le norme relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che sono applicabili all’esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi di indipendenza e imparzialità del giudice.

Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene che, non contenendo una specifica confutazione dell’argomentazione esposta dalla CGUE dinanzi al Tribunale — argomentazione che era fondata sulla portata delle sentenze C-40/12 P, Gascogne Sack/Commissione (1) e C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione (2) — l’ordinanza impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione,


(1)  EU:C:2013:768.

(2)  EU:C:2013:770.


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