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Document 62015CN0125
Case C-125/15 P: Appeal brought on 11 March 2015 by the Court of Justice of the European Union against the order of the General Court (Third Chamber) delivered on 2 February 2015 in Case T-577/14 Gascogne Sack Deutschland and Gascogne v European Union
Causa C-125/15 P: Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea
Causa C-125/15 P: Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea
GU C 155 del 11.5.2015, pp. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/15 |
Impugnazione proposta l’11 marzo 2015 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea
(Causa C-125/15 P)
(2015/C 155/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: A.V. Placco e E. Beysen, agenti)
Altre parti nel procedimento: Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 febbraio 2015, nella causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, nella parte in cui respinge i capi secondo, terzo e quarto delle conclusioni formulate dalla CGUE nella sua domanda rivolta al Tribunale ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura di quest’ultimo; |
— |
accogliere detti capi delle conclusioni e pertanto:
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condannare la Gascogne Sack Deutschland GmbH e la Groupe Gascogne S.A alle spese sostenute dalla CGUE nel procedimento di primo grado e nel procedimento d'impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione la CGUE deduce due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali e, d’altro, all’inosservanza dell’obbligo di motivazione.
Nell’ambito del primo motivo, vertente sulla violazione delle norme relative alla rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali, la CGUE rileva che, poiché nessuna disposizione espressa regola specificamente la rappresentanza dell’Unione dinanzi ai suoi organi giurisdizionali nell’ambito di azioni proposte a norma dell’articolo 268 TFUE, le norme relative a siffatta rappresentanza devono essere ricavate dai principi generali che sono applicabili all’esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare il principio di buona amministrazione della giustizia e i principi di indipendenza e imparzialità del giudice.
Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene che, non contenendo una specifica confutazione dell’argomentazione esposta dalla CGUE dinanzi al Tribunale — argomentazione che era fondata sulla portata delle sentenze C-40/12 P, Gascogne Sack/Commissione (1) e C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione (2) — l’ordinanza impugnata è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione,
(1) EU:C:2013:768.
(2) EU:C:2013:770.