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Document 62015TN0773

Causa T-773/15: Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

GU C 78 del 29.2.2016, pp. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 78/31


Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

(Causa T-773/15)

(2016/C 078/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «BEST BUY» — Domanda di registrazione n. 6 065 403

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 ottobre 2015, nei procedimenti riuniti R 733/2015-2 e R 780/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso, dell’8 ottobre 2015, nel procedimento R 780/2015-2, nella parte in cui ha accolto l’opposizione;

annullare la decisione della divisione di opposizione, del 23 febbraio 2015, nel procedimento di opposizione n. B 1312208, nella parte in cui ha accolto l’opposizione;

accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 006065403;

condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente gli elementi dominanti e distintivi dei marchi;

la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’impressione generale suscitata dai marchi;

la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi di cui ai marchi, e

la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ritenendo erroneamente che vi fosse un rischio di confusione tra i marchi anteriori dell’opponente e il marchio della ricorrente.


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