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Document 62017CN0007

Causa C-7/17 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 dalla ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-155/14, ANKO/Commissione europea

GU C 63 del 27.2.2017, pp. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/21


Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 dalla ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-155/14, ANKO/Commissione europea

(Causa C-7/17 P)

(2017/C 063/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, causa T-155/14, e rinviare la causa al Tribunale ai fini del giudizio di merito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente asserisce che la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, causa T-155/14 contiene conclusioni giuridiche che violano norme del diritto dell’Unione e le impugna con il presente ricorso.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:

i.

in primo luogo, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto sostanziale, in quanto contiene errori di diritto e irregolarità procedurali riguardanti la motivazione della medesima.

ii.

in secondo luogo, in quanto contiene errori di diritto con riferimento a norme che disciplinano, con riferimento al ricorso di primo grado, l’oggetto e l’onere della prova e, con riferimento alla domanda riconvenzionale, la ripartizione dell’onere della prova.

In tale contesto, i motivi di impugnazione sono i seguenti:

I.

Con riferimento all’errore di diritto e alle irregolarità procedurali:

1)

Primo motivo d’impugnazione: assenza totale di motivazione.

2)

Secondo motivo d’impugnazione: errore di diritto e contraddittorietà della motivazione.

II.

Con riferimento all’errore di diritto e alle norme che disciplinano l’oggetto e l’onere della prova:

3)

Terzo motivo d’impugnazione: errore di diritto con riferimento all’oggetto e all’onere della prova in primo grado.

4)

Quarto motivo d’impugnazione: errore di diritto con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova nella domanda riconvenzionale della Commissione.


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