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Document 62017TN0549

Causa T-549/17: Ricorso proposto il 14 agosto 2017 — Duym/Consiglio

GU C 347 del 16.10.2017, pp. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/42


Ricorso proposto il 14 agosto 2017 — Duym/Consiglio

(Causa T-549/17)

(2017/C 347/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frederik Duym (Ostende, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:

la decisione sottesa alla lettera del 7 ottobre 2016 recante la sua esclusione definitiva dalla procedura volta alla nomina di un capo unità presso la DG 3B Unit NL e la conseguente decisione di nomina della sig.ra [X] sul posto di capo dell’Unità di Traduzione neerlandese (in prosieguo: la «decisione impugnata») è annullata;

il Consiglio è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di motivazione, in quanto il Consiglio si sarebbe rifiutato di fornire al ricorrente una motivazione scritta e numerica riguardante la sua esclusione dalla procedura di nomina di capo dell’unità di traduzione neerlandese.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e di un errore manifesto di valutazione in quanto non solo la commissione giudicatrice avrebbe omesso di svolgere una valutazione comparativa dei candidati in base ad una valutazione numerica, ma addirittura non esisterebbe nel fascicolo nessun documento come un verbale sintetico, atto a dimostrare l’esistenza di un consenso tra i membri della commissione giudicatrice per la nomina della sig.ra [X] invece che per la nomina del ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’avviso di posto vacante interno in quanto, da un lato, la valutazione del ricorrente sarebbe stata anche incentrata sul ruolo politico del capo di un’unità della traduzione, mentre detto avviso non indicava affatto tale elemento, e, dall’altro, non emerge neanche dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che il capo di un’unità della traduzione rivesta un ruolo politico.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione dell’interesse del servizio e su un errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui la conoscenza del neerlandese non sarebbe stata esaminata mentre l’unità è neerlandofona. A tale proposito, il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, avente ad oggetto l’avviso di posto vacante interno, nei confronti dell’articolo 7 dello Statuto. Poiché tale avviso non richiedeva la perfetta padronanza del neerlandese, esso sarebbe in contrasto con l’articolo 7 dello Statuto. Di conseguenza, il ricorrente chiede che l’illegittimità di tale avviso sia dichiarata in via incidentale nel presente procedimento. Infine, egli solleva che, mentre gli altri servizi di traduzione delle istituzioni possono vantare capi unità che padroneggiano perfettamente la lingua di traduzione, lo stesso non varrebbe per la lingua neerlandese. Per quest’ultima varrebbero dunque regole diverse rispetto alle altre lingue, in violazione dell’articolo 1 del regolamento 1/1958, il quale attribuisce pari dignità a tutte le lingue.

5.

Quinto motivo, attinente alla violazione del principio della parità di trattamento e, in particolare, alla violazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, a causa di una discriminazione basata sul sesso e sulla lingua, nonché alla violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente considera che il limite posto, secondo il quale il colloquio poteva essere svolto solo in lingua inglese, costituisce una violazione manifesta dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, in quanto la sig.ra [X] aveva indicato l’inglese come seconda lingua, mentre il ricorrente solo come terza lingua. Inoltre, l’esperienza del ricorrente in funzione dirigenziale sarebbe stata nettamente superiore a quella della sig.ra [X], di modo che non si potrebbe escludere una discriminazione fondata sul genere, poiché altri elementi del fascicolo lascerebbero emergere che, nella selezione interna, il Consiglio tenderebbe a favorire le donne per compensare la nomina degli uomini nella procedura esterna. Infine, il ricorrente ritiene che sia stata operata in tal modo una scelta irrazionale, la quale conferisce un vantaggio ed una posizione privilegiata ad un’unica lingua, il che violerebbe il principio di proporzionalità.


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