This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CA0379
Case C-379/17: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 October 2018 (request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Proceedings brought by Società Immobiliare Al Bosco Srl (Reference for a preliminary ruling — Judicial co-operation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Recognition and enforcement of decisions in civil and commercial matters — Time limit laid down in the law of the Member State addressed for enforcing a preventive attachment order — Applicability of that time limit to a preventive attachment instrument obtained in another Member State and declared enforceable in the Member State in which enforcement is sought)
Causa C-379/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento promosso da Società Immobiliare Al Bosco Srl [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo — Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto]
Causa C-379/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento promosso da Società Immobiliare Al Bosco Srl [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo — Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto]
GU C 436 del 3.12.2018, pp. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 436/12 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento promosso da Società Immobiliare Al Bosco Srl
(Causa C-379/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo - Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto])
(2018/C 436/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Società Immobiliare Al Bosco Srl
Dispositivo
L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede l’applicazione di un termine per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un’ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.