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Document 62019CN0759
Case C-759/19: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Gera (Germany) lodged on 16 October 2019 — PG v Volkswagen AG
Causa C-759/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 16 ottobre 2019 – PG/Volkswagen AG
Causa C-759/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 16 ottobre 2019 – PG/Volkswagen AG
GU C 45 del 10.2.2020, pp. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 16 ottobre 2019 – PG/Volkswagen AG
(Causa C-759/19)
(2020/C 45/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Gera
Parti
Ricorrente: PG
Resistente: Volkswagen AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV (1) [regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], o l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all’obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o all’obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 (3) e la messa in circolazione del veicolo stesso violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE). In caso di risposta affermativa:
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2. |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l’acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l’acquisto di un veicolo usato sul quale sia installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell’ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta. |
(1) EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore) del 3. febbraio 2011 (BGBl. I, pag. 126), modificato da ultimo dall’articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2017 (BGBl. I, pag. 522).
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).