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Document 62019TN0769
Case T-769/19: Action brought on 8 November 2019 – Informa and Others v Commission
Causa T-769/19: Ricorso proposto l’8 novembre 2019– Informa e a./Commissione
Causa T-769/19: Ricorso proposto l’8 novembre 2019– Informa e a./Commissione
GU C 45 del 10.2.2020, pp. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/48 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2019– Informa e a./Commissione
(Causa T-769/19)
(2020/C 45/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Informa plc (Londra, Regno Unito), Maypond Ltd (Dublino, Irlanda), Tanahol Ltd (Dublino) e Colonygrove Ltd (Londra) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1); |
— |
in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 49 TFUE e/o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE; e |
— |
condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell’individuazione del sistema di riferimento ai fini dell’analisi della «selettività». |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell’individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest’ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni). In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione. |
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 (2) nonché in violazione dell’obbligo di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell’«esenzione del 75 %» di cui all’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l’esecuzione di un’analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla. |
10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un’impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato. A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono il seguente motivo: |
11. |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell’Unione e nell’ordinare il recupero dell’aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l’ordine di recupero di cui all’articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).