Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0773

Causa T-773/19: Ricorso proposto l’11 novembre 2019 – BAE Systems/Commissione

GU C 45 del 10.2.2020, pp. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/54


Ricorso proposto l’11 novembre 2019 – BAE Systems/Commissione

(Causa T-773/19)

(2020/C 45/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BAE Systems plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: N. Gràcia Malfeito, avvocato, W. Leslie, Solicitor, e I. Lunneryd, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2019) 2526 final della Commissione, del 2 aprile 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi nell’ambito delle norme sulle società estere controllate (SEC);

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel considerare come sistema di riferimento rilevante le norme sulle SEC anziché il sistema d’imposta sulle società del Regno Unito. In particolare, la conclusione della Commissione, secondo cui le norme sulle SEC del Regno Unito costituiscono il sistema di riferimento, disattende la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione. La Commissione avrebbe dovuto invece concludere che il sistema di riferimento appropriato fosse il sistema d’imposta sulle società del Regno Unito, di cui le norme sulle SEC costituiscono una parte sostanziale e inscindibile.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda gli obiettivi del sistema di riferimento.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto, in un errore manifesto di valutazione e non ha fornito una motivazione quanto alla sua conclusione secondo cui l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce una deroga selettiva al sistema di riferimento e, in particolare, che le imprese che ricevono altri tipi di utili finanziari non commerciali si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a quella di imprese che ricevono utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili.

Infatti, la Commissione ha concluso erroneamente che gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti a monte («upstream loans») e da prestiti salvadanaio («moneyboxes») non facessero sorgere un rischio significativo e sostanzialmente più elevato di sottrazione artificiale rispetto ai prestiti ammissibili. Inoltre, la Commissione si è erroneamente concentrata sulla tecnica legislativa dell’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, anziché sugli effetti di quest’ultima.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto, in un errore manifesto di valutazione e non ha fornito una motivazione per la sua conclusione secondo cui l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non fosse giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario per quanto riguarda il criterio delle funzioni significative del personale. In particolare, la Commissione è incorsa in un errore nel concludere che l’onere amministrativo dell’applicazione del criterio delle funzioni significative del personale non giustificasse l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e che quest’ultima non fosse giustificata dalla necessità di rispettare le libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione riguardo alla sussistenza di un vantaggio, quale richiesto dall’articolo 107 TFUE. La valutazione della Commissione è basata su affermazioni non comprovate ed essa non ha concretamente dimostrato la sussistenza di un vantaggio, bensì ha semplicemente dichiarato che poteva esservene uno in determinate circostanze.


Top