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Document 62019TN0841

Causa T-841/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)

GU C 45 del 10.2.2020, pp. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/91


Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-841/19)

(2020/C 45/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. van Werven, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) e Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Tinnus Enterprises

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 1431 829-0008

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 1009/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata relativa alla sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e disporre la continuazione di tale procedimento;

riunire la presente causa dinanzi al Tribunale alle cause dinanzi allo stesso relative ai procedimenti R 1006/2018-3, R 1008/2018-3, R 1005/2018-3 e R 1010/2018-3 proposte dalla Koopman International contemporaneamente al presente ricorso;

condannare la Tinnus Enterprises alle spese e agli oneri sostenuti dalla Koopman International.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «certezza del diritto»;

La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «economia del procedimento»;

La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «buona amministrazione»;

La commissione di ricorso non ha bilanciato correttamente gli interessi di tutte le parti.


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