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Document 62018CB0258

Causa C-258/18: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 59 del Protocollo addizionale – Decisione n. 3/80 – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti turchi – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione integrativa – Sospensione – Rinuncia alla cittadinanza dello Stato membro ospitante – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza)

GU C 137 del 27.4.2020, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/25


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-258/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Accordo di associazione CEE-Turchia - Articolo 59 del Protocollo addizionale - Decisione n. 3/80 - Sicurezza sociale dei lavoratori migranti turchi - Revoca delle clausole di residenza - Articolo 6 - Prestazione integrativa - Sospensione - Rinuncia alla cittadinanza dello Stato membro ospitante - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Requisito di residenza)

(2020/C 137/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: H. Solak

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regini di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il versamento di una prestazione diretta ad integrare una pensione di invalidità al fine di garantire un reddito minimo, erogata in base a tale normativa, è sospeso nei confronti di un cittadino turco che appartiene al mercato regolare del lavoro di uno Stato membro e che, dopo aver rinunciato alla cittadinanza di detto Stato membro che aveva acquisito nel corso del suo soggiorno in tale Stato, è rientrato nel suo paese d’origine.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


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