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Document 62018CA0496

Cause riunite C-496/18 e C-497/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) –Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18) / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 92/13/CEE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE – Controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici – Normativa che consente a taluni organismi di avviare d’ufficio un procedimento in caso di modifica illegittima di un contratto in corso di esecuzione – Decadenza dal diritto di avviare il procedimento d’ufficio – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità)

GU C 215 del 29.6.2020, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) –Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18) / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Cause riunite C-496/18 e C-497/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Direttiva 92/13/CEE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE - Controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici - Normativa che consente a taluni organismi di avviare d’ufficio un procedimento in caso di modifica illegittima di un contratto in corso di esecuzione - Decadenza dal diritto di avviare il procedimento d’ufficio - Principi di certezza del diritto e di proporzionalità)

(2020/C 215/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrenti: Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18)

Convenuta: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Nei confronti di: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Dispositivo

1)

I considerando 25 e 27 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, l’articolo 83, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e l’articolo 99, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che non impongono né vietano agli Stati membri di adottare una normativa in forza della quale un’autorità di controllo può avviare, per motivi di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, un procedimento di riesame d’ufficio al fine di controllare le violazioni della normativa in materia di appalti pubblici. Tuttavia, quando un siffatto procedimento è previsto, esso rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione nei limiti in cui gli appalti pubblici oggetto di un siffatto riesame rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae delle direttive sugli appalti pubblici e deve, quindi, rispettare tale diritto, ivi compresi i suoi principi generali, di cui fa parte il principio generale di certezza del diritto.

2)

Il principio generale di certezza del diritto osta a che, nell’ambito di un procedimento di riesame avviato d’ufficio da un’autorità di controllo per motivi di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, una nuova normativa nazionale preveda, al fine di controllare la legittimità di modifiche di contratti di appalto pubblico, l’avvio di un siffatto procedimento nel termine di decadenza da essa fissato, sebbene il termine di decadenza previsto dalla normativa precedente, applicabile alla data di tali modifiche, sia scaduto.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


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