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Document 62020TN0258
Case T-258/20: Action brought on 4 May 2020 — Klymenko v Council
Causa T-258/20: Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — Klymenko / Consiglio
Causa T-258/20: Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — Klymenko / Consiglio
GU C 222 del 6.7.2020, pp. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/28 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — Klymenko / Consiglio
(Causa T-258/20)
(2020/C 222/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovytch Klymenko; |
nella parte in cui riguarda il ricorrente,
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio dell’UE del 5 marzo 2020 che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico delle spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione degli atti impugnati. Il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha rispettato l’obbligo di motivazione degli atti impugnati per quanto riguarda tanto la fondatezza della misura quanto il rispetto dei diritti della difesa nonché della tutela giurisdizionale effettiva e delle verifiche effettuate a tale titolo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’esistenza di un errore di valutazione del caso di specie e su uno sviamento di potere. Il ricorrente sostiene che, tenuto conto degli elementi che gli erano stati trasmessi, il Consiglio non poteva che constatare l’assenza di basi fattuali sufficienti per fondare un procedimento penale. Il ricorrente aveva altresì rilevato numerose violazioni dei suoi diritti fondamentali, dalle quali il Consiglio non ha tratto alcuna conseguenza. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, nei limiti in cui tali atti non sarebbero stati adottati nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché del diritto alla parità delle armi. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto l’articolo 29 del Trattato dell’Unione europea non potrebbe costituire un fondamento giuridico ammissibile per la misura restrittiva adottata nei confronti del ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà. |