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Document 62019CA0155
Joined Cases C-155/19 and C-156/19: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 3 February 2021 (requests for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl v De Vellis Servizi Globali Srl (Reference for a preliminary ruling — Public procurement — Public procurement procedure — Directive 2014/24/EU — Article 2(1)(4) — Contracting authority — Bodies governed by public law — Concept — National sports federation — Meeting of needs in the general interest — Supervision of the federation’s management by a body governed by public law)
Cause riunite C-155/19 e C-156/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico)
Cause riunite C-155/19 e C-156/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico)
GU C 110 del 29.3.2021, pp. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 110/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl
(Cause riunite C-155/19 e C-156/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedura di affidamento degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 - Amministrazione aggiudicatrice - Organismi di diritto pubblico - Nozione - Federazione sportiva nazionale - Soddisfacimento di esigenze di interesse generale - Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico)
(2021/C 110/04)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl
convenuta: De Vellis Servizi Globali Srl
nei confronti di: Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un’entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, quand’anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico. |
2) |
Il secondo dei criteri alternativi previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un’autorità pubblica soltanto qualora da un’analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l’autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all’autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un’influenza sull’attività dell’autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest’ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un’influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l’influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione. |