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Document 62020CA0409

Causa C-409/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n. 1 de Pontevedra — Spagna) — UN/Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, l’imposizione di un’ammenda accompagnata dall’obbligo di lasciare il territorio – Possibilità di regolarizzare il soggiorno entro un termine impartito – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Termine per la partenza volontaria)

GU C 171 del 25.4.2022, pp. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 171 del 25.4.2022, pp. 9–9 (GA)

25.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n. 1 de Pontevedra — Spagna) — UN/Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

(Causa C-409/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, l’imposizione di un’ammenda accompagnata dall’obbligo di lasciare il territorio - Possibilità di regolarizzare il soggiorno entro un termine impartito - Articolo 7, paragrafi 1 e 2 - Termine per la partenza volontaria)

(2022/C 171/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso Administrativo no 1 de Pontevedra

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UN

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, e il suo articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che sanziona il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo nel territorio di tale Stato membro, in assenza di circostanze aggravanti, in un primo tempo, con un’ammenda accompagnata da un obbligo di lasciare il territorio di tale Stato membro entro un termine impartito, a meno che, prima della scadenza di tale termine, il soggiorno di detto cittadino venga regolarizzato, e, in secondo luogo, in mancanza di una regolarizzazione del soggiorno di detto cittadino, con una decisione che ne disponga obbligatoriamente l’allontanamento, purché tale termine sia fissato in conformità con i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


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