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Document 62022TN0460

Causa T-460/22: Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QP / Commissione

GU C 368 del 26.9.2022, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 368/25


Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QP / Commissione

(Causa T-460/22)

(2022/C 368/44)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: QP (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errata valutazione della soddisfazione dei requisiti ai fini della compatibilità del Regime III della Zona Franca di Madera (in prosieguo: la «ZFM»), soprattutto per quanto riguarda l’origine dei profitti e la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nella regione.

2.

Secondo motivo, vertente sul ritardo ingiustificato della Commissione nel modificare le successive versioni del regime della ZFM per quanto riguarda il criterio di calcolo del numero di posti di lavoro creati/mantenuti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione adottata è insufficientemente motivata con riguardo a ciò che deve intendersi per posti di lavoro della ZFM e con riguardo all’attività effettiva e realmente svolta a Madeira.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo e del principio della parità delle armi nel processo, a fronte del ritardo della Commissione nel correggere gli elementi del quadro giuridico della ZFM e del breve termine per l’esercizio dei diritti della difesa da parte della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento, a causa del negligente ritardo nell’azione della Commissione e del tenore della decisione impugnata.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, a causa del ritardo nell’azione della Commissione e della modifica del regime di aiuti di Stato in vigore per determinato periodo regolatore.


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