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Document 22003D0172

Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 88 del 25.3.2004, pp. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/172(2)/oj

22003D0172

Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 25/03/2004 pag. 0045 - 0046


Decisione del Comitato misto SEE

n. 172/2003

del 5 dicembre 2003

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003 del 7 novembre 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1029/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

"- 32003 R 1029: Regolamento (CE) n. 1029/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003 (GU L 149 del 17.6.2003, pag. 15)."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1029/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

(1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 29.

(2) GU L 149 del 17.6.2003, pag. 15.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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