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Document 22003D0172
Decision of the EEA Joint Committee No 172/2003 of 5 December 2003 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 88 del 25.3.2004, pp. 45–46
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/172(2)/oj
Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 25/03/2004 pag. 0045 - 0046
Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2003 del 5 dicembre 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003 del 7 novembre 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1029/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2), DECIDE: Articolo 1 Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino: "- 32003 R 1029: Regolamento (CE) n. 1029/2003 della Commissione, del 16 giugno 2003 (GU L 149 del 17.6.2003, pag. 15)." Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 1029/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003. Per il Comitato misto SEE Il presidente H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 29. (2) GU L 149 del 17.6.2003, pag. 15. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.