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Document 32016D0110
Commission Implementing Decision (EU) 2016/110 of 27 January 2016 not approving triclosan as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 1 (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 21 del 28.1.2016, pp. 86–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/110/oj
28.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/86 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/110 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2016
che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il triclosano. |
(2) |
Il triclosano è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «Biocidi per l'igiene umana», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Danimarca, che è stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 8 aprile 2013. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2015 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tale parere si può escludere che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 1 contenenti triclosano possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari considerati in sede di valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili. |
(6) |
Non è pertanto opportuno approvare il triclosano per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 1. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il triclosano (numero CE 222-182-2, numero CAS 3380-34-5) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).