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Document 62007CN0542
Case C-542/07 P: Appeal brought on 30 November 2007 by Imagination Technologies Ltd against the judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) delivered on 20 September 2007 in Case T-461/04: Imagination Technologies Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Causa C-542/07 P: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla Imagination Technologies Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 settembre 2007 , causa T-461/04, Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Causa C-542/07 P: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla Imagination Technologies Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 settembre 2007 , causa T-461/04, Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
GU C 37 del 9.2.2008, pp. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/18 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla Imagination Technologies Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 settembre 2007, causa T-461/04, Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-542/07 P)
(2008/C 37/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Imagination Technologies Ltd (rappresentante: M. Edenborough, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado; |
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condannare il convenuto alle spese del ricorso d'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado nonché alle spese connesse. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la domanda di marchio comunitario n. 2396075 per il marchio denominativo PURE DIGITAL (la «domanda») non viola né l'art. 7, n. 1, lett. b) né l'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto tale marchio ha acquisito carattere distintivo dal deposito della domanda. Essa deduce che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore nell'analisi della normativa applicabile; in particolare, esso ha erroneamente omesso di considerare che l'uso successivo alla data di deposito della domanda fosse rilevante ai fini dell'acquisizione del carattere distintivo.
Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha erroneamente respinto il ricorso dinanzi ad esso presentato. Pertanto, secondo la ricorrente, il presente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere accolto e la sentenza di cui trattasi annullata. La ricorrente chiede inoltre che il convenuto sia condannato alle spese del presente procedimento d'impugnazione nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado.