This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CN0222
Case C-222/13: Request for a preliminary ruling from the Teleklagenævnet (Denmark) lodged on 25 April 2013 — TDC A/S v Erhvervsstyrelsen
Causa C-222/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Teleklagenævn (Danimarca) il 25 aprile 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
Causa C-222/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Teleklagenævn (Danimarca) il 25 aprile 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
GU C 207 del 20.7.2013, pp. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, pp. 4–4
(HR)
20.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 207/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Teleklagenævn (Danimarca) il 25 aprile 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
(Causa C-222/13)
2013/C 207/22
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Teleklagenævnet
Parti
Ricorrente: TDC A/S
Convenuto: Erhvervsstyrelsen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «direttiva servizio universale») (1), in particolare l’articolo 32 della medesima, osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui un’impresa non può chiedere allo Stato membro il rimborso specifico del costo netto derivante dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, laddove i profitti dell’impresa derivanti da altri servizi compresi nel suo obbligo di servizio universale ai sensi del capo II della direttiva superino le perdite derivanti dalla prestazione del servizio obbligatorio supplementare. |
2) |
Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione in base alla quale le imprese possono esclusivamente chiedere il rimborso allo Stato membro dei costi netti derivanti dalla prestazione di servizi obbligatori supplementari non rientranti nel capo II della direttiva, nel caso in cui i costi netti costituiscano un onere eccessivo per le imprese. |
3) |
Qualora la questione 2 sia risolta negativamente, se uno Stato membro possa stabilire che non sussiste un onere eccessivo derivante dalla prestazione di un servizio obbligatorio supplementare non rientrante nel capo II della direttiva, se l’impresa nel suo complesso ha conseguito profitti dalla prestazione di tutti i servizi per cui sussiste l’obbligo di servizio universale, compresa la prestazione di servizi che l’impresa avrebbe prestato anche senza l’obbligo di servizio universale. |
4) |
Se la direttiva relativa al servizio universale osti a che uno Stato membro introduca una disposizione secondo cui i costi netti di un’impresa designata, collegati alla prestazione di servizi universali ai sensi del capo II della direttiva, sono calcolati sulla base delle entrate complessive e dei costi complessivi collegati alla prestazione del servizio di cui trattasi, compresi i profitti e i costi che l’impresa avrebbe avuto anche senza l’obbligo di servizio universale. |
5) |
Se sulla risposta alle questioni da 1 a 4 influisca la questione se l’obbligo di servizio obbligatorio supplementare riguarda la Groenlandia che, ai sensi dell’allegato II del TFUE, costituisce un paese o territorio d’oltremare, qualora l’obbligo sia imposto dalle autorità danesi ad un’impresa che è stabilita in Danimarca e l’impresa non abbia per il resto attività in Groenlandia. |
6) |
Che rilevanza abbiano per la risposta alle questioni 1-5 l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale. |
7) |
Che rilevanza abbia per la risposta alle questioni 1-5 il principio della minor distorsione di concorrenza possibile contenuto, tra l’altro, nell’articolo 1, paragrafo 2, nell’articolo 3, paragrafo 2, e nei considerando 4, 18, 23 e 26, nonché nell’allegato IV, parte B, della direttiva. |
8) |
Qualora le disposizioni della direttiva servizio universale ostino a normative nazionali del tipo di quelle menzionate nelle questioni 1, 2 e 4, se tali disposizioni o preclusioni abbiano effetto diretto. |
(1) GU L 108, pag. 51.