This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0645
Case T-645/13: Action brought on 29 November 2013 — Eycharis Nezi v OHIM — Etam (E)
Causa T-645/13: Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Nezi/UAMI — Etam (E)
Causa T-645/13: Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Nezi/UAMI — Etam (E)
GU C 61 del 1.3.2014, pp. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 61/9 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Nezi/UAMI — Etam (E)
(Causa T-645/13)
2014/C 61/15
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco
Parti
Ricorrente: Efcharis Nezi (Mykonos, Grecia) (rappresentante: avv. A. Salkitzoglou)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etam SAS (Clichy, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 ottobre 2013, procedimento R 329/2013-4; |
— |
riformare la decisione in questione al fine di registrare il marchio della ricorrente per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi; e |
— |
condannare la controinteressata alle spese della ricorrente incluse tutte le spese delle eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «E» per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 25, 26, 35 e 40 — domanda di registrazione a titolo di marchio comunitario con il numero 8701138
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario «E» per prodotti delle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione
Motivi dedotti:
— |
violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
— |
violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; e |
— |
violazione degli articoli 15 e 42 del regolamento n. 207/2009. |