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Document 62013TN0645

Causa T-645/13: Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Nezi/UAMI — Etam (E)

GU C 61 del 1.3.2014, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/9


Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — Nezi/UAMI — Etam (E)

(Causa T-645/13)

2014/C 61/15

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Efcharis Nezi (Mykonos, Grecia) (rappresentante: avv. A. Salkitzoglou)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etam SAS (Clichy, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 ottobre 2013, procedimento R 329/2013-4;

riformare la decisione in questione al fine di registrare il marchio della ricorrente per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi; e

condannare la controinteressata alle spese della ricorrente incluse tutte le spese delle eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «E» per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 25, 26, 35 e 40 — domanda di registrazione a titolo di marchio comunitario con il numero 8701138

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario «E» per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti:

violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; e

violazione degli articoli 15 e 42 del regolamento n. 207/2009.


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