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Document 62014CN0329
Case C-329/14: Action brought on 7 July 2014 — European Commission v Republic of Finland
Causa C-329/14: Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
Causa C-329/14: Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
GU C 292 del 1.9.2014, pp. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/21 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-329/14)
2014/C 292/26
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann e I. Koskinen)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica di Finlandia ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’energia (1), poiché non ha adottato per la Finlandia continentale le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva summenzionata nel diritto interno o, comunque, non le ha comunicate alla Commissione, e per la regione di Åland non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre la direttiva nel diritto interno o, comunque, non le ha comunicate alla Commissione; |
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condannare la Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a pagare, a motivo dell’inadempimento dell’obbligo di comunicare tutte le misure di trasposizione della citata direttiva, una penalità dell’ammontare di EUR 19 178,25 al giorno a partire dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa; |
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condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 9 luglio 2012.