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Document 62015TN0715
Case T-715/15: Action brought on 4 December 2015 — BBY Solutions v OHIM — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)
Causa T-715/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)
Causa T-715/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)
GU C 59 del 15.2.2016, pp. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/35 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)
(Causa T-715/15)
(2016/C 059/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «BEST BUY GEEK SQUAD» — Domanda di marchio comunitario n. 6 064 001
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2015, procedimenti riuniti R 517//2015-2 e R 437/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie l’opposizione; |
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annullare la decisione della divisione di opposizione del 22 dicembre 2014 nell’opposizione n. B 1354630 nella parte in cui accoglie l’opposizione; |
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accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6 064 001; |
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condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009. |