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Document 62016CA0171
Case C-171/16: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 21 September 2017 (request for a preliminary ruling from the Sofiyski Rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov v Sofiyska rayonna prokuratura (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Framework Decision 2008/675/JHA — Scope — Taking into account, in the course of new criminal proceedings, a previous conviction handed down in another Member State, in order to impose an overall sentence — National procedure for prior recognition of that conviction — Altering the arrangements for enforcing the sentence imposed in the other Member State)
Causa C-171/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Decisione quadro 2008/675/GAI — Ambito di applicazione — Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa — Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione — Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro)
Causa C-171/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Decisione quadro 2008/675/GAI — Ambito di applicazione — Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa — Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione — Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro)
GU C 392 del 20.11.2017, pp. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura
(Causa C-171/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Decisione quadro 2008/675/GAI - Ambito di applicazione - Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa - Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione - Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro))
(2017/C 392/12)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Ricorrente: Trayan Beshkov
Convenuta: Sofiyska rayonna prokuratura
Dispositivo
1) |
La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi. |
2) |
La decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quella prevista agli articoli da 463 a 466 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale). |
3) |
L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all’imposizione, ai fini dell’esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena. |