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Document 62016TN0152
Case T-152/16: Action brought on 11 April 2016 — Megasol Energie v Commission
Causa T-152/16: Ricorso proposto l’11 aprile 2016 — Megasol Energie/Commissione
Causa T-152/16: Ricorso proposto l’11 aprile 2016 — Megasol Energie/Commissione
GU C 211 del 13.6.2016, pp. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 211/58 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2016 — Megasol Energie/Commissione
(Causa T-152/16)
(2016/C 211/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Megasol Energie AG (Deitingen, Svizzera) (rappresentante: T. Wegner, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016; |
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in subordine, annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016, nei limiti in cui impongono un dazio antidumping e compensativo sui moduli solari importati nell’Unione dalla ricorrente quando i moduli solari inizialmente spediti da Taiwan contengono celle solari provenienti da imprese esentate da tali misure; |
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in subordine, annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016 nei limiti in cui impongono un dazio antidumping e compensativo sui moduli solari importati nell’Unione dalla ricorrente quando i moduli solari inizialmente spediti da Taiwan contengono celle solari provenienti da diverse imprese; |
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in ulteriore subordine, annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016, nei limiti in cui interessano la ricorrente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo: mancata inchiesta per esportazioni dalla Svizzera La ricorrente sostiene che i dazi antidumping possono essere estesi solo nel caso in cui sussistono le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento antidumping di base (in prosieguo: il «regolamento antidumping»). Ciò implica, in particolare, che sia avviata ed effettivamente eseguita un'inchiesta antielusione sulle esportazioni in esame. Poiché la ricorrente esporta moduli solari dalla Svizzera nell’Unione, ma in contrasto con l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping non è stata avviata alcuna inchiesta nei confronti della Svizzera, i moduli solari della ricorrente non possono essere soggetti a misure. |
2. |
Secondo motivo: erronea valutazione dei fatti relativi a Taiwan La Commissione, contrariamente all’articolo 13, paragrafo 1, terza frase del regolamento antidumping, non ha accertato correttamente i fatti relativi a una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina e Taiwan. In particolare, i valori rilevati non sono concludenti. I valori non consentono di stabilire che sia avvenuto un trasbordo a Taiwan. Tantomeno sussiste una modifica significativa della configurazione degli scambi con riguardo a Taiwan, poiché l’aumento delle esportazioni da Taiwan è stato del tutto marginale. |
3. |
Terzo motivo: erronea valutazione dei fatti relativi alla Svizzera I dazi estesi non possono essere imposti sui moduli solari esportati dalla ricorrente già solo perché non è stata accertata alcuna modificazione della configurazione degli scambi con riguardo ai rapporti commerciali tra la Cina e la Svizzera ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, terza frase, del regolamento antidumping. |
4. |
Quarto motivo: assenza di modificazioni ingiustificate della configurazione degli scambi Quand’anche sussistesse una modificazione della configurazione degli scambi tra Taiwan e la Svizzera, quod non, la Commissione non avrebbe comunque accertato l’assenza di una sua giustificazione. |
5. |
Quinto motivo: errore di valutazione della Commissione nell’adozione dei regolamenti impugnati in ragione della mancata possibilità di esenzione della ricorrente tramite presentazione di fattura corrispondente all’impegno Mentre le imprese dell’Unione possono, tramite presentazione di fattura corrispondente all’impegno, importare merci esenti dalle misure, ciò non è possibile per la ricorrente. La formulazione della dichiarazione di impegno, infatti, non è destinata a imprese di Stati terzi, che utilizzano celle provenienti dalla Malesia o da Taiwan. |
6. |
Sesto motivo: errore di valutazione della Commissione nell’adozione dei regolamenti impugnati in ragione della violazione dei diritti fondamentali dell’Unione e dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (in prosieguo, accordo CEE/Svizzera) La ricorrente rileva da ultimo la violazione della libertà professionale e d’impresa (articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»), della garanzia della proprietà (articolo 17 della Carta) e del principio di uguaglianza (articolo 20 della Carta), poiché essa si trova in una situazione meno favorevole rispetto alle imprese dell’Unione. L’accordo CEE/Svizzera vieta una discriminazione delle imprese degli Stati contraenti. |