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Document 62016TN0234
Case T-234/16: Action brought on 9 May 2016 — Meissen Keramik v EUIPO — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)
Causa T-234/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen (Meissen)
Causa T-234/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen (Meissen)
GU C 243 del 4.7.2016, pp. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 243/46 |
Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen (Meissen)
(Causa T-234/16)
(2016/C 243/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Germania) (rappresentanti: M. Vohwinkel e M. Bagh, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meißen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «Meissen» - Marchio dell’Unione n. 3 743 663
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 marzo 2016 nei procedimenti R 2620/2014-4 e R 2622/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, nella parte in cui arreca pregiudizio alla ricorrente, vale a dire laddove essa ha respinto la domanda di cancellazione della richiedente e ivi ricorrente, e laddove essa, inoltre, a fronte del ricorso della titolare del marchio controverso, ha annullato la decisione contestata della divisione di annullamento e ha anche respinto la domanda di cancellazione al riguardo; |
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se il Tribunale si considera autorizzato ad effettuare una modifica: dichiarare la piena decadenza del marchio dell’Unione n. 3 743 663 – in caso contrario o per il resto: rinviare la causa dinanzi all’Ufficio; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. |