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Document 62017CN0463
Case C-463/17 P: Appeal brought on 25 July 2017 by Ori Martin SA against the order of the General Court (Second Chamber) delivered on 1 June 2017 in Case T-797/16 Ori Martin v Court of Justice of the European Union
Causa C-463/17 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dalla Ori Martin SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1° giugno 2017, causa T-797/16, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea
Causa C-463/17 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dalla Ori Martin SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1° giugno 2017, causa T-797/16, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea
GU C 392 del 20.11.2017, pp. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/12 |
Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dalla Ori Martin SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1o giugno 2017, causa T-797/16, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa C-463/17 P)
(2017/C 392/16)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ori Martin SA (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni
— |
La ricorrente chiede che la Corte di Giustizia dell’unione europea («Corte»), in riforma dell’Ordinanza di rigetto del Tribunale nel caso T-797/16 (Ori Martin spa c. Corte di Giustizia dell’UE), voglia statuire sulla violazione da parte della stessa Corte (Sesta Sezione) nelle cause C-490/15P e C-505/15P (EU:C:2016:678) del diritto di ORI a un equo processo, di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE («Carta»), con conseguente condanna al risarcimento danni. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso — poi rigettato dal Tribunale con l’Ordinanza contestata — verteva su un unico motivo: la violazione da parte della Corte (Sesta Sezione) dell’art. 47 della Carta, in particolare la violazione del diritto di ORI a godere di un equo processo. Reputava infatti ORI che questo principio di civiltà giuridica impone che l’impresa sanzionata in via definitiva comprenda quale fatto concreto le è stato rimproverato, ciò anche per evitare la recidiva. Ciò che non ricorreva nel caso de quo, ORI continuando a ignorare il motivo effettivo della sua condanna.
Il Tribunale rigettava il ricorso di ORI perché manifestamente infondato in diritto sul presupposto che la domanda di risarcimento non si fondava sulla durata eccessiva del procedimento, che avrebbe costituito un’eventuale violazione dell’art. 47 della Carta, ma su un’asserita illiceità di cui sarebbe viziata la sentenza. Il Tribunale non si pronunciava sul fatto di sapere se la violazione del diritto a un equo processo, esplicitamente lamentata dalla ricorrente, fosse o meno coperta dall’art. 47 della Carta. Anche da qui l’utilità della presente impugnazione che, per le questioni che la sottendono, prescinde il caso concreto.
ORI contesta l’Ordinanza del Tribunale in quanto il diritto a un equo processo, declinato come diritto a conoscere i motivi della propria condanna, costituisce un diritto inalienabile dei soggetti destinatari di sanzioni antitrust, la cui natura sostanzialmente penale è ormai riconosciuta da consolidata giurisprudenza. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli costituisce un principio generale del diritto unionale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri; esso è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed è stato ribadito dall’art. 47 della Carta.
Per altra via ORI stigmatizza la rilevanza della questione prospettata stante la natura personale della responsabilità antitrust come prevista dall’art. 23 del reg. 1/2003 CE (1) e stante il fatto che né la responsabilità oggettiva, né la culpa in vigilando hanno cittadinanza nel diritto antitrust dell’Unione.
Nessuno può quindi venir sanzionato nell’Unione senza colpa, né per omessa vigilanza; nessun principio giusprocessualistico d’inversione dell’onere della prova può inficiare tali conclusioni.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).