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Document 62017CN0518

Causa C-518/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 agosto 2017 — Stefan Rudigier

GU C 392 del 20.11.2017, pp. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 agosto 2017 — Stefan Rudigier

(Causa C-518/17)

(2017/C 392/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Stefan Rudigier

Interveniente: Salzburger Verkehrsverbund GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, trovi applicazione anche in caso di aggiudicazione di un contratto di servizi ai sensi del suo articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, per servizi di trasporto di passeggeri con autobus conformemente a una delle procedure previste nelle direttive sull’aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2004/17/CE o 2004/18/CE).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicare, almeno un anno prima dell’inizio della procedura di gara, le informazioni contenute nell’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1370/2007, un bando di gara — non accompagnato da una siffatta pubblicazione un anno prima dell’inizio della procedura di gara ma compiuto a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento di cui trattasi nell’ambito di una procedura ai sensi delle direttive sull’aggiudicazione degli appalti pubblici — debba essere considerato illegittimo.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ostino a una disciplina nazionale in base alla quale, quando l’illegittimità non ha inciso sostanzialmente sull’esito dell’aggiudicazione poiché l’operatore interessato ha potuto attivarsi tempestivamente e non si è verificata alcuna lesione della concorrenza, è possibile prescindere dall’annullamento — previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665/CEE (2) — di un bando di gara ritenuto illegittimo per mancata pubblicazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007.


(1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

(2)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).


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