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Document 62017TN0607

Causa T-607/17: Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Volotea/Commissione

GU C 392 del 20.11.2017, pp. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/34


Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Volotea/Commissione

(Causa T-607/17)

(2017/C 392/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volotea, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Carpagnano, avvocato, e M. Nordmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2016 concernente l’aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a titolo di compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico;

ordinare alla Commissione di sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato nell’interpretare la nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La ricorrente sostiene, tra l’altro, che la Commissione ha errato nell’interpretare la nozione di beneficiario. Sostiene poi che la Commissione ha errato nel classificare gli operatori aeroportuali quali meri «intermediari» tra la regione e le compagnie aeree, non avendo debitamente considerato se tali operatori avessero ricevuto un vantaggio economico. Inoltre, i finanziamenti non erano selettivi. La Commissione infine ha errato nell’interpretare la nozione di distorsione della concorrenza e degli effetti sugli scambi.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato nell’interpretare la nozione di giustificazione dell’aiuto di Stato.

La ricorrente contesta l’affermazione della Commissione secondo cui l’ambito dei servizi di interesse economico generale non trova applicazione alle attività di cui al caso di specie. Sostiene inoltre che gli Orientamenti per il settore dell’aviazione del 2005 possono giustificare i finanziamenti in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, nell’ordinare il recupero dell’aiuto asseritamente illegittimo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dei legittimi interessi della ricorrente. La Commissione, in assenza di una chiara prassi con riferimenti all’aiuto indiretto, non avrebbe dovuto insistere per il recupero.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe gestito erroneamente l’indagine in quanto non avrebbe indagato le misure contestate con diligenza e imparzialità.

Si sostiene che la Commissione non ha condotto un’indagine accurata con riferimento al criterio dell'operatore in un'economia di mercato, nonostante fosse previsto dalla legge e fosse stato chiesto in varie occasioni da terzi.

5.

Quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte della Commissione.

A tal proposito, si sostiene che la Commissione non ha discusso talune rilevanti questioni di diritto o di fatto, ha fornito motivazioni non univoche, non ha tenuto conto di taluni importanti argomenti sollevati da terzi, e ha fatto affermazioni di natura contraddittoria.


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