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Document 62018CA0159

Causa C-159/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgio) — André Moens/Ryanair Ltd [Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 3 — Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Portata — Esonero dall’obbligo di compensazione — Nozione di «circostanze eccezionali» — Presenza di carburante su una pista di un aeroporto]

GU C 280 del 19.8.2019, pp. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgio) — André Moens/Ryanair Ltd

(Causa C-159/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Portata - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Presenza di carburante su una pista di un aeroporto)

(2019/C 280/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Juge de paix du troisième canton de Charleroi

Parti nel procedimento principale

Attore: André Moens

Convenuta: Ryanair Ltd

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce dei considerando 14 e 15 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura di quest’ultima, e di conseguenza il ritardo prolungato di un volo in partenza da o a destinazione di tale aeroporto, rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, qualora il carburante di cui trattasi non provenga da un aeromobile del vettore che ha effettuato tale volo.

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha comportato la chiusura di tale pista, situazione il cui carattere di «circostanza eccezionale» è accertato, deve essere considerata una circostanza che non avrebbe potuto essere evitata anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


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