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Document 62018CA0666

Causa C-666/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris - Francia) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 2009/24/CE – Contratto di licenza di software – Modifica non autorizzata del codice sorgente di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario in violazione del contratto di licenza – Azione per contraffazione esercitata dall’autore del software contro il licenziatario – Natura del regime di responsabilità applicabile)

GU C 61 del 24.2.2020, pp. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris - Francia) – IT Development SAS/Free Mobile SAS

(Causa C-666/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Tutela giuridica dei programmi per elaboratore - Direttiva 2009/24/CE - Contratto di licenza di software - Modifica non autorizzata del codice sorgente di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario in violazione del contratto di licenza - Azione per contraffazione esercitata dall’autore del software contro il licenziatario - Natura del regime di responsabilità applicabile)

(2020/C 61/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: IT Development SAS

Convenuta: Free Mobile SAS

Dispositivo

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretate nel senso che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore, avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d’autore di tale programma, rientra nella nozione di «violazione dei diritti di proprietà intellettuale», ai sensi della direttiva 2004/48, e che, di conseguenza, detto titolare deve poter beneficiare delle garanzie previste da quest’ultima direttiva, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile secondo il diritto nazionale.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019.


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