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Document 62019CA0739

Causa C-739/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — VK / An Bord Pleanála (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 5 – Obbligo per un avvocato prestatore che rappresenta un cliente nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito – Limiti)

GU C 182 del 10.5.2021, pp. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — VK / An Bord Pleanála

(Causa C-739/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati - Direttiva 77/249/CEE - Articolo 5 - Obbligo per un avvocato prestatore che rappresenta un cliente nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito - Limiti)

(2021/C 182/19)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VK

Convenuto: An Bord Pleanála

con l’intervento di: The General Council of the Bar of Ireland, The Law Society of Ireland and the Attorney General

Dispositivo

L’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa;

non è sproporzionato, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice;

un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell’esperienza dell’avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


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