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Document 62020CA0605
Case C-605/20: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 24 February 2022 (request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo -Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 2(1)(c) — Applicability ratione temporis — Supplies subject to VAT — Supplies of services for consideration — Criteria — Intra-group relationship — Supplies consisting in repairing or replacing components of wind turbines under guarantee and preparing non-compliance reports — Debit notes issued by the supplier of services with no reference to VAT — Deduction by the supplier of the VAT charged on the goods and services for which it has been invoiced by its subcontractors in respect of those supplies)
Causa C-605/20: Sentenza della Corte (Settima. Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Applicabilità ratione temporis – Prestazioni sottoposte all’IVA – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Criteri – Relazione infra-gruppo – Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità – Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA – Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi]
Causa C-605/20: Sentenza della Corte (Settima. Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Applicabilità ratione temporis – Prestazioni sottoposte all’IVA – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Criteri – Relazione infra-gruppo – Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità – Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA – Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi]
GU C 165 del 19.4.2022, pp. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 165 del 19.4.2022, pp. 16–16
(GA)
19.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 165/19 |
Sentenza della Corte (Settima. Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-605/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Applicabilità ratione temporis - Prestazioni sottoposte all’IVA - Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Criteri - Relazione infra-gruppo - Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità - Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA - Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi)
(2022/C 165/22)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal Lda
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le operazioni che si inscrivono in un contesto contrattuale che identifica un fornitore di servizi, l’acquirente di questi ultimi e la natura delle prestazioni di cui trattasi, debitamente contabilizzate dal soggetto passivo, recanti una denominazione che conferma la loro natura di servizi e che hanno dato luogo a un compenso ricevuto dal prestatore che costituisce il controvalore effettivo di detti servizi sotto forma di note di addebito, costituiscono una prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione, malgrado, da un lato, l’eventuale assenza di guadagno da parte del soggetto passivo e, dall’altro lato, l’esistenza di una garanzia relativa ai beni oggetto di dette prestazioni.