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Document 62020CA0720
Case C-720/20: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 August 2022 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Cottbus — Germany) — RO, legally represented v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Common policy on asylum — Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection — Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin III) — Application for international protection lodged by a minor in his or her Member State of birth — Parents of that minor who have previously obtained refugee status in another Member State — Article 3(2) — Article 9 — Article 20(3) — Directive 2013/32/EU — Article 33(2)(a) — Admissibility of the application for international protection and responsibility for examining it)
Causa C-720/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus — Germania) — RO, legalmente rappresentata / Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato – Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 9 – Articolo 20, paragrafo 3 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima]
Causa C-720/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus — Germania) — RO, legalmente rappresentata / Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato – Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 9 – Articolo 20, paragrafo 3 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima]
GU C 408 del 24.10.2022, pp. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/14 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus — Germania) — RO, legalmente rappresentata / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-720/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo - Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) - Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato - Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro - Articolo 3, paragrafo 2 - Articolo 9 - Articolo 20, paragrafo 3 - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) - Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima)
(2022/C 408/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Cottbus
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: RO, legalmente rappresentata
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: esso non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentino domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale minore è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro. |
2) |
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro. |