Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0720

Causa C-720/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus — Germania) — RO, legalmente rappresentata / Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato – Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 9 – Articolo 20, paragrafo 3 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima]

GU C 408 del 24.10.2022, pp. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/14


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus — Germania) — RO, legalmente rappresentata / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-720/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo - Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) - Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato - Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro - Articolo 3, paragrafo 2 - Articolo 9 - Articolo 20, paragrafo 3 - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) - Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima)

(2022/C 408/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Cottbus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RO, legalmente rappresentata

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentino domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale minore è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro.

2)

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro.


(1)   GU C 88 del 15.3.2021.


Top