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Document 62021CA0098

Causa C-98/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt R / W-GmbH [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 1, articolo 167 e articolo 168, lettera a) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nozione di «soggetto passivo» – Società holding – Spese connesse a un contributo di socio in natura a talune società figlie – Spese che non fanno parte degli elementi di costo generali – Attività delle società figlie perlopiù esenti da imposta]

GU C 408 del 24.10.2022, pp. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/17


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt R / W-GmbH

(Causa C-98/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 1, articolo 167 e articolo 168, lettera a) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Nozione di «soggetto passivo» - Società holding - Spese connesse a un contributo di socio in natura a talune società figlie - Spese che non fanno parte degli elementi di costo generali - Attività delle società figlie perlopiù esenti da imposta)

(2022/C 408/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt R

Resistente: W-GmbH

Dispositivo

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 167 di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding.


(1)   GU C 182 del 10.5.2021.


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