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Document 62021CA0368

Causa C-368/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — R.T. / Hauptzollamt Hamburg [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 30 – Articolo 60 – Articolo 71, paragrafo 1 – Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione – Luogo in cui sorge l’obbligazione tributaria – Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione – Determinazione del luogo di importazione dei beni – Mezzo di trasporto immatricolato nel paese terzo e introdotto nell’Unione europea in violazione della normativa doganale]

GU C 408 del 24.10.2022, pp. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/20


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — R.T. / Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-368/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale dell’Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 30 - Articolo 60 - Articolo 71, paragrafo 1 - Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione - Luogo in cui sorge l’obbligazione tributaria - Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione - Determinazione del luogo di importazione dei beni - Mezzo di trasporto immatricolato nel paese terzo e introdotto nell’Unione europea in violazione della normativa doganale)

(2022/C 408/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.T.

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg

Dispositivo

Gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018

devono essere interpretati nel senso che:

ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo dell’importazione di un veicolo immatricolato in uno Stato terzo e introdotto nell’Unione europea in violazione della normativa doganale si trova nello Stato membro in cui l’autore dell’inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa doganale risiede e utilizza effettivamente il veicolo.


(1)   GU C 382 del 20.9.2021.


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