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Document 62021CA0422

Causa C-422/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Interno / TO (Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Comportamenti gravemente violenti – Diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Portata – Revoca delle condizioni materiali di accoglienza)

GU C 408 del 24.10.2022, pp. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/22


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Interno / TO

(Causa C-422/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Richiedenti protezione internazionale - Direttiva 2013/33/UE - Articolo 20, paragrafi 4 e 5 - Comportamenti gravemente violenti - Diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili - Portata - Revoca delle condizioni materiali di accoglienza)

(2022/C 408/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ministero dell'Interno

Convenuto: TO

Dispositivo

1)

L’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a comportamenti gravemente violenti posti in essere al di fuori di un centro di accoglienza.

2)

L’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta all’irrogazione, a un richiedente protezione internazionale che abbia posto in essere comportamenti gravemente violenti nei confronti di funzionari pubblici, di una sanzione consistente nel revocare le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), di tale direttiva, riguardanti l’alloggio, il vitto o il vestiario, qualora ciò abbia l’effetto di privare detto richiedente della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. L’irrogazione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.


(1)   GU C 368 del 13.9.2021.


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