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Document 62021TN0141
Case T-141/21: Action brought on 5 March 2021 — Shakutin v Council
Causa T-141/21: Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Shakutin/Consiglio
Causa T-141/21: Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Shakutin/Consiglio
GU C 182 del 10.5.2021, pp. 61–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/61 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Shakutin/Consiglio
(Causa T-141/21)
(2021/C 182/82)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aleksandr Vasilevich Shakutin (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e la decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito una motivazione sufficiente quanto alla portata delle ragioni addotte da quest’ultimo per designare il ricorrente, segnatamente con riferimento a qualsiasi presunto coinvolgimento nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito le vere ragioni e sarebbe incorso in una serie di manifesti errori di valutazione nel concludere che il ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko e lo sostiene. |