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Document 62021TN0141

Causa T-141/21: Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Shakutin/Consiglio

GU C 182 del 10.5.2021, pp. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/61


Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Shakutin/Consiglio

(Causa T-141/21)

(2021/C 182/82)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aleksandr Vasilevich Shakutin (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e la decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito una motivazione sufficiente quanto alla portata delle ragioni addotte da quest’ultimo per designare il ricorrente, segnatamente con riferimento a qualsiasi presunto coinvolgimento nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito le vere ragioni e sarebbe incorso in una serie di manifesti errori di valutazione nel concludere che il ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko e lo sostiene.


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