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Document 62022CB0188

Causa C-188/22: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu — Polonia) — VP [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Assunzione delle prove – Deposizione per iscritto di una persona residente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità giudiziaria competente – Possibilità di ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto dal diritto nazionale e non a quello previsto da tale regolamento]

GU C 408 del 24.10.2022, pp. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/23


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu — Polonia) — VP

(Causa C-188/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 1206/2001 - Assunzione delle prove - Deposizione per iscritto di una persona residente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità giudiziaria competente - Possibilità di ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto dal diritto nazionale e non a quello previsto da tale regolamento)

(2022/C 408/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VP

Altra parte: KS rappresentato da AS

Dispositivo

Gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che: un’autorità giudiziaria di uno Stato membro che intende procedere all’audizione di una persona residente in un altro Stato membro non è necessariamente tenuta, per procedere a un simile atto istruttorio, a ricorrere ai metodi di assunzione delle prove previsti da tale regolamento, ma ha la facoltà di ricorrere alla deposizione per iscritto di tale persona, conformemente al diritto dello Stato membro cui tale autorità giudiziaria appartiene, e ciò senza ottenere l’autorizzazione dell’organo centrale o dell’autorità competente dello Stato membro richiesto, ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento.


(1)  Data di deposito:11.3.2022


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