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Document 62022CN0111

Causa C-111/22 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2022 da Helene Hamers avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-159/20, Hamers/Cedefop

GU C 222 del 7.6.2022, pp. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 222 del 7.6.2022, pp. 10–10 (GA)

7.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/11


Impugnazione proposta il 17 febbraio 2022 da Helene Hamers avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-159/20, Hamers/Cedefop

(Causa C-111/22 P)

(2022/C 222/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Helene Hamers (rappresentanti: Vasileios Spiridon Christianos, Alexandros Politis e Michail Rodopoulos, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Conclusioni della ricorrente

annullamento parziale della sentenza del Tribunale 21 dicembre 2021, nella causa T-159/20, Hamers/Cedefop, EU: T:2021:913,

per quanto necessario, rinvio della causa al Tribunale per il giudizio,

condanna del Cedefop a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della sentenza impugnata è il danno subito dalla ricorrente a causa di atti e omissioni del Cedefop prima, durante e dopo la conclusione di un procedimento penale nazionale dinanzi alle autorità giudiziarie greche, relativo alla regolarità e alla legittimità dell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte del Cedefop a terzi nel periodo dal 2001 al 2005.

La ricorrente presenta due motivi di ricorso e sostiene che la sentenza impugnata:

In primo luogo, ai punti da 55 a 61 e al punto 83, ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in tali punti, da un lato, la ricorrente non ha beneficiato di un esame imparziale da parte del Cedefop e, dall'altro, la decisione del Comitato per i ricorsi del Cedefop non ha posto rimedio al vizio della decisione del 3 luglio 2019. Al contempo, per le summenzionate ragioni, il Tribunale ha motivato in modo inadeguato i punti di cui sopra.

In secondo luogo, al punto 65 e ai punti da 68 a 75 e 83, ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della presunzione di innocenza invocata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che è stato rafforzato dalla violazione del principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea. Al contempo, per le summenzionate ragioni, il Tribunale ha motivato in modo inadeguato i punti di cui sopra.


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