This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CN0468
Case C-468/22: Request for a preliminary ruling from the Spetsialisiran nakazatelen sad (Bulgaria) lodged on 13 July 2022 — Criminal proceedings against VB
Causa C-468/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 13 luglio 2022 — Procedimento penale a carico di VB
Causa C-468/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 13 luglio 2022 — Procedimento penale a carico di VB
GU C 408 del 24.10.2022, pp. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 13 luglio 2022 — Procedimento penale a carico di VB
(Causa C-468/22)
(2022/C 408/43)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parte nel procedimento penale principale
VB
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva 2016/343 (1) e con il principio di effettività una norma nazionale, quale l’articolo 423, paragrafo 3, NPK (codice di procedura penale bulgaro), che obbliga la persona che faccia richiesta di nuovo processo, in quanto essa era assente e non ricorreva alcuna delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, a comparire di persona dinanzi al giudice perché esso esamini tale richiesta nel merito.
(1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).