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Document 62022CN0480
Case C-480/22: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) lodged on 18 July 2022 — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
Causa C-480/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2022 — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
Causa C-480/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2022 — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
GU C 368 del 26.9.2022, pp. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2022 — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
(Causa C-480/22)
(2022/C 368/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti in cassazione: EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva [2014/25/UE] (1), debba essere interpretato nel senso che sussiste una fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata «in un altro Stato membro» quando l’ente aggiudicatore — a prescindere dalla questione dell’attribuzione del controllo su tale ente — ha sede in uno Stato membro diverso da quello della centrale di committenza. |
2. |
In caso di risposta positiva alla prima questione: Se la norma di conflitto di cui all’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE che dispone che la «fornitura di attività di centralizzazione delle committenze» da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza, riguardi anche le norme giuridiche sulle procedure di ricorso e sulla competenza dell’organo di ricorso ai sensi della direttiva [92/13/CEE] (2). |
3. |
In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione: Se la direttiva 92/13/CEE, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, debba essere interpretata nel senso che la competenza di un organo nazionale di ricorso per il controllo delle decisioni degli enti aggiudicatori debba riguardare tutti gli enti aggiudicatori che hanno sede nello Stato membro dell’organo di ricorso, oppure se la competenza debba essere determinata a seconda che l’influenza dominante sull’ente aggiudicatore [ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), o dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE] sia esercitata da un ente pubblico territoriale o da un organismo di diritto pubblico collegato con lo Stato membro dell’organo di ricorso. |
(1) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).
(2) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1992, L 76, pag. 14).